Cerca nel sito :      

Home






News 
 
 
Considerazioni sull'applicazione dell'articolo 17 della Direttiva del Consiglio relativa al coordinamento dei Diritti degli Stati Membri concernenti gli Agenti Commerciali ( 86/653 CEE)  

Il Consiglio delle Comunità Europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l’art. 57, paragrafo 2, e l’art. 100

  • vista la proposta della Commissione
  • visto il parere del Parlamento Europeo,
  • visto il parere del Comitato economico e sociale

 

considerando che la direttiva 64/224/CEE ha soppresso le restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi per le attività degli intermediari del commercio, dell’industria e dell’artigianato;

considerando che le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di rappresentanza commerciale influenzano sensibilmente all’interno della Comunità le condizioni di concorrenza e l’esercizio della professione e possono pregiudicare il livello di protezione degli agenti commerciali nelle loro relazioni con il preponente, nonché la sicurezza delle operazioni commerciali; che d’altro canto, tali differenze sono di natura tale da ostacolare sensibilmente la stesura ed il funzionamento dei contratti di rappresentanza commerciale tra un preponente ed un agente commerciale, stabiliti in Stati membri diversi;

considerando che gli scambi di merci tra Stati membri devono effettuarsi in condizioni analoghe a quelle di un mercato unico, il che impone il ravvicinamento dei sistemi giuridici degli Stati membri nella misura necessaria al buon funzionamento di tale mercato comune, che, a questo proposito, le norme in materia di conflitti di leggi, anche se unificate, non eliminano nel campo della rappresentanza commerciale gli inconvenienti denunciati sopra e non dispensano di conseguenza dall’armonizzazione proposta;

considerando, a tale proposito, che i rapporti giuridici tra l’agente commerciale e il preponente devono essere presi in considerazione con priorità;

considerando che è opportuno ispirarsi ai principi dell’art. 117 del trattato e procedere ad una armonizzazione nel progresso della legislazione degli Stati membri concernente gli agenti commerciali;

considerando che devono essere concessi termini transitori supplementari a taluni Stati membri che devono compiere sforzi particolari per adeguare le loro regolamentazioni alle esigenze della presente direttiva in particolare per quanto riguarda l’indennità dopo l’estinzione del contratto tra il committente e l’agente commerciale,

ha adottato la presente direttiva:

 Capitolo I

 Capitolo II

 Capitolo III

 Capitolo IV

 Capitolo V

Studio Legale Potito' - Via Mascarella 59 , Bologna