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Alcuni aspetti della normativa fiscale degli agenti dei propagandisti 
L’attuale normativa prevede la deducibilità dell’IVA al 100% e la detraibilità all’80% dei costi ai fini delle imposte dirette, per quanto concerne soprattutto i mezzi di trasporto, esclusivamente per gli agenti e rappresentanti di commercio, e di conseguenza per chi anche giudizialmente possiede questa qualifica professionale ai sensi dell’art. 1742 e seguenti del Codice Civile.

Tale qualifica, di fatto, va individuata con i seguenti parametri:

  1. codice d’attività ai fini IVA (dal 51.11.0 al 51.19.0);
  2. iscrizione alle Camere di Commercio e di conseguenza, finché sopravviverà il Ruolo Agenti. A questo proposito faccio presente che le norme comunitarie hanno sostanzialmente eliminata le necessità di tale iscrizione;
  3. iscrizione all’Enasarco;
  4. contenuto sostanziale del contratto. Va qui ricordato che tutt’ora gran parte della giurisprudenza attribuisce la qualifica di agente soltanto a coloro che, oltre a svolgere l’attività di propaganda provvedono in una qualche misura alla raccolta di ordini presso le librerie. Da ciò deriva un favore fiscale agli agenti rispetto ai propagandisti, che a mio parere, non ha ragione d’essere.

Ciò malgrado questa è la sommaria descrizione dell’attuale situazione, sulla base dell’art. 19 bis del decreto IVA e dell’art. 121 bis del T.U.I.R. (testo unico imposte dirette).

Ricordo infine che i codici di attività che ho citato sono determinanti oggi anche ai fini degli studi di settore e quindi rivestono, a questo proposito, un particolare rilievo

Avv. Franco Potito’

Bologna, 30/11/2000

Studio Legale Potito' - Via Mascarella 59 , Bologna