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Nuovo regolamento ENASARCO 

Indico i soli punti essenziali del nuovo ( Regolamento ENASARCO, riservandomi naturalmente di esaminare in modo più specifico e approfondito sia questi che altri punti innovativi della normativa, anche in seguito a particolari richieste .

I Ministeri competenti hanno comunque approvato il nuovo Regolamento.Elenco i punti essenziali di modifica rispetto alla vecchia situazione:

   
1) ALIQUOTE
 

Dal III° trimestre 98 ( 1° luglio - 30 settembre ) i versamenti ENASARCO sono aumentati nella seguente misura:
dal 5% al 5,75% rispettivamente per agenti e case mandanti (5,75% +5,75% ).

2). MASSIMALI
 

Sono stati inoltre aumentati i massimali:

  • i plurimandatari passano da L. 20.000.000 a L. 24.000.000;
  • i monomandatari passano da L. 34.000.000 a L. 42.000.000.

Se alla data del 30/06/1998 l’agente ha già raggiunto il massimale annuo previsto dal precedente Regolamento, sia per gli agenti monomandatari che per i plurimandatari, per il periodo 1/07/1998 31/12/1998, i contributi devono essere conteggiati sulle provvigioni maturate in quel periodo con la nuova aliquota del 5,75% sino al limite massimo pari alla differenza tra i nuovi e i vecchi massimali

3) MINIMALI
 

II nuovo regolamento ha anche aumentato i minimali nella seguente misura:

  • per i plurimandatari passano da L. 120.000 a L. 240.000;
  • per i monomandatari passano da L. 240.000 a L. 480.000.

Per quanto concerne i minimali è possibile che essi vengano frazionati trimestralmente. Qualora il rapporto sia iniziato nel corso dell’anno, l’importo del minimale è frazionato in quote trimestrali ed è versato per tutti i trimestri del rapporto nell’anno considerato, semprechè in almeno uno di essi sia maturato un diritto alle provvigioni. Il minimale è comunque dovuto se il rapporto ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno; in questo caso dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai periodi nei quali non sono state maturate provvigioni.

4)

PREVIDENZA

Sul fronte pensionistico, in linea peraltro con la più generale tendenza della Previdenza obbligatoria, è stato introdotto l’aumento progressivo dell’età pensionabile e dell’anzianità contributiva con termine al 31/12/2005; entro quest’ultima data l’età pensionabile è fissata a 65 anni di età per gli uomini e a 60 anni di età per le donne, mentre quella contributiva, valida per entrambi, è fissata in 20 anni. Nella fase transitoria peraltro, chi potrà vantare il requisito contributivo ma non quello anagrafico, avrà la possibilità di optare per la pensione di vecchiaia anticipata, con le penalizzazioni previste per ogni anno di anticipazione. Ad esempio: un anno di anticipazione corrisponderà al 3,37% di riduzione sul trattamento; 5 anni di anticipazione corrisponderanno al 14,70% di riduzione.

   
 

Avv. Franco Potitò

   
  Bologna, 3 novembre 1998

Studio Legale Potito' - Via Mascarella 59 , Bologna