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Giurisprudenza & Dottrina 
 
 
Considerazioni sull'attività di agenzia 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte Suprema di Cassazione

Sezione Lavoro

Composta dai Signori Magistrati :

Dr. Giuseppe Ianniruberto - Presidente

Dr. Donato Figurelli – Consigliere relatore

Dr. Giovanni Mazzerella - Consigliere

Dr. Guido Vidimi - Consigliere

Dr. Bruno Balletti - Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

 
Sul ricorso proposto da:

Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio - ENASARCO -, in persona del Presidente e legale rappresentante rag. Michele Alberti, con sede in Roma ed ivi. elettivamente domiciliato in piazza Sallustio n. 9 presso lo studio dell’aw. Bartolo Spallina, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso,

ricorrente;

contro

DEL. GOBBO Armando, residente in Ortezzano (AP), via Aso n. 34, ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Carlo Mirabello n 7 nello studio dell’avv. Marina Petrolo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso congiuntamente e disgiuntamente dall’avv. Franco Potitò del foro di Bologna,

controricorrente

NONCHE’

Consorzio Agrario Provinciale di Ascoli Piceno - Soc.- Coop. r.l., con sede in Ascoli Piceno, in persona del Presidente pro-tempore cav. Bruno Pulcini, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso, anche disgiuntamente, dagli aw. Francesco Pirani e Sergio Leonardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma alla via G. Baglivi n. 8,

controricorrente;

per 1’annullamento della sentenza del Tribunale di Fermo in data 16 febbraio - 1° marzo 1997, n. 101, n.. 50 R.G.A.C,- anno 1996;

udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 17 Maggio 2000;

udito l’avv. Spallina per l’ENASARCO;

udito l’avv. Aldo Proietti per delega dell’avv. Marina Petrolo per il Del Gobbo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del primo motivo e per 1’accoglimento per quanto di ragione del secondo.

Svolgimento del processo.

Con ricorso depositato in data 27 maggio 1995 il signor Armando Del Gobbo conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Ascoli Piceno il Consorzio Agrario Provinciale di Ascoli Piceno e l’Enasarco al fine di ottenere la condanna di quest’ultimo, accettati i versamenti previdenziali effettuati dal Consorzio in suo favore per il periodo 1962 -1993 e la natura agenziale dell’attività dal medesimo prestata, al pagamento in suo favore della somma di lire 34.441.662 maturata sino al mese di giugno 1995 e successivamente della pensione nella misura di lire 1.271.692. In via subordinata, chiedeva inoltre la determinazione del risarcimento del danno sulla base del capitale rivalutato il primo giugno 1993 con interessi.

Il Consorzio si costituiva aderendo alle domande del ricorrente.

L’Enasarco si opponeva, invece, all’accoglimento delle domande e ne chiedeva il rigetto.

Il Pretore di Ascoli Piceno, in accoglimento della eccezione pregiudiziale avanzata dal Consorzio, dichiarava la propria incompetenza e concedeva termine di novanta giorni al ricorrente per la riassunzione dinanzi al Pretore di Fermo.

Il giudizio veniva regolarmente riassunto e le parti insistevano nelle rispettive domande.

Nel corso dell’istruttoria, oltre all’interrogatorio delle parti, venivano espletate le prove testimoniali richieste e si depositavano documenti a sostegno delle rispettive tesi.

All’esito il Pretore accoglieva il ricorso, condannando l’Enasarco ad erogare al ricorrente il trattamento dovutogli con riferimento ai versamenti effettuati dal 1962 con rivalutazione ed interessi.

Avverso tale pronuncia l’Enasarco promuoveva appello, lamentando la piena legittimità dell’accertamento del rapporto previdenziale del Del Gobbo e dell’annullamento conseguentemente operato.

Entrambi gli appellati si costituivano, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.

Con sentenza in data 16 febbraio - 1° marzo 1997 il Tribunale di Fermo rigettava l’appello.

Osservava il Tribunale che l’attività svolta dal Del Gobbo, alla luce dell’espletata istruttoria, non poteva infatti che essere quella di agenzia, e più in particolare, in base al disposto dell’art. 1752 c.c., quella di agente con rappresentanza.

Tutti i clienti escussi avevano confermato che il Del Gobbo si recava presso di loro per piazzare i prodotti del Consorzio; le testimonianze non potevano considerarsi inficiate dalla mancanza di documentazione cartacea comprovante i contratti conclusi; l’atto negoziale concluso tra le parti, nel qualificare il rapporto come d’agenzia, ne fissava le relative clausole; il Del Gobbo aveva svolto l’incarico di favorire nella zona a lui affidata l’incremento delle vendite, visitando periodicamente gli imprenditori agricoli per accertarsi che fossero riforniti dei prodotti del Consorzio ed aveva raccolto presso gli stessi imprenditori gli ordini d’acquisto.

Avverso detta sentenza, con atti notificati il 27 febbraio 1998, l’Enasarco ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ed illustrato da memoria.

Gli intimati hanno resistito con controricorsi.

Motivi della decisione.

Con il primo motivo, denunziando violazione dell’art. 1742 e dell’art. 1752 c.c., in relazione e per gli effetti dell’art.10, L. 2 febbraio 1973, n. 12, motivazione insufficiente e contraddittoria su punti decisivi della controversia, con riferimento all’art. 360 n. 3. e 5 c.p.c., l’Ente ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sull’eccepita non riscontrabilità nella specie della causa negoziale tipica del contratto di agenzia e comune sia ai contenuti dell’art. 1742 che a quelli dell’art. 1752, e come è noto consistente nello incarico stabile di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata; che le convenzioni contrattuali regolano in modo dettagliato i diritti e gli obblighi concernenti il deposito delle merci, presupposto indispensabile della vendita diretta al pubblico in locali affittati a spese del Consorzio, costituente l’effettivo oggetto del rapporto di che trattasi; che il Tribunale non si era pronunciato circa l’intervenuta conferma in giudizio da parte dell’ispettore dell’Ente delle risultanze di cui al verbale di verifica ispettiva; che il “nomen iuris” era estraneo alla sostanza ed alla realtà contrattuale.

Con il secondo motivo, denunziando violazione dell’art. 16, sesto comma della L. 30 dicembre 1991 n. 412 e dell’art. 22, comma 36 della L. 23 dicembre 1994 n. 724, omessa motivazione, in relazione all’art.360 n. 3 e 5 c.p.c., l’Ente ricorrente lamenta omessa pronunzia in ordine alla censura realtiva alla statuizione pretoriale concernente il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria sui ratei della prestazione pensionistica realtivi a periodi anteriori all’entrata in vigore del comma 36 cit.

Osserva la Corte che è infondato il primo motivo di ricorso.

Come risulta, invero, dalla sentenza impugnata, l’attività del Del Gobbo era quella di agente con rappresentanza ai sensi dell’art.1752 c.c. Tutti i clienti escussi hanno infatti confermato che il Del Gobbo si recava presso di loro per piazzare i prodotti del Consorzio, e pertanto aveva assunto stabilmente l’incarico di promuovere per conto del Consorzio, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

Correttamente, pertanto, il Tribunale ha inquadrato il rapporto contrattuale intercorso tra il Del Gobbo ed il Consorzio nell’ambito del rapporto di agenzia per l’attività di promozione d’affari e l’attività di raccolta di ordini e conclusione di affari in una zona determinata.

Né il compito di effettuare la vendita delle merci trattate dal Consorzio era incompatibile con la qualità di agente del Del Gobbo, in quanto l’art. 1752 c.c. prevede il conferimento della rappresentanza per la conclusione dei contratti.

Deve, peraltro, osservarsi, che come è stato affermato da questa Suprema Corte (Cass. 12 marzo 1998 n. 2722), sulla qualificabilità di un contratto come agenzia a norma dell’art. 1742 c.c., non incidono le particolari modalità, di acquisizione della clientela da parte dell’agente, potendo questi provvedere a contattare i potenziali clienti tanto con la loro ricerca attiva attraverso visite personali ovvero a mezzo delle reti telefoniche o telematiche, quanto mediante la gestione di un punto di vendita delle merci del preponente.

L’ eventuale vendita delle merci da parte del Del Gobbo per conto del Consorzio in apposito locale non snaturava quindi il rapporto di agenzia.

Restava pertanto l’assoluta indipendenza dell’attività professionale del Del Gobbo rispetto all’attività imprenditoriale del preponente e l’assunzione a carico dell’agente del costo e dei rischi di detta attività professionale, con il solo vincolo della stabile collaborazione.

Per quanto concerne poi la censura del mancato rilievo da parte del Tribunale delle dichiarazioni dell’ispettore dell’ENASARCO, confermative della visita ispettiva, spetta al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, né risulta trattarsi di mancato esame di punto decisivo della controversia.

Per quanto concerne infine il “nomen juris” usato dalle parti in genere per i contrattti di che trattasi, la dizione di “contratti di rappresentanza commerciale con deposito” non è in contrasto con l’individuato carattere di agenzia con rappresentanza dei rapporti stessi.

E’ fondato invece il secondo motivo.

Invero per le prestazioni pensionistiche maturate successivamente al dicembre 1991, trova applicazione il disposto dell’art. 16, comma sesto della legge 30 dicembre 1991 n. 412. Sulla questione il Tribunale ha omesso di pronunziare, di tal che sulla questione dovrà pronunziare a seguito dell’accoglimento del ricorso e della Cassazione della sentenza impugnata, il giudice di rinvio indicato in dispositivo, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo Motivo, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Ascoli Piceno, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 17 maggio 2000


II Presidente

(dr. Giuseppe Ianniruberto)


Il Consigliere estensore

(dr. Donato Figurelli)

Studio Legale Potito' - Via Mascarella 59 , Bologna