ELEMENTI NECESSARI E SUFFICENTI A DETERMINARE L’ESISTENZA
DI UN CONTRATTO DI AGENZIA.
Si riportano due sentenze che, pur con esito diverso, hanno determinato con esattezza i requisiti minimi perché ci si trovi in presenza di un contratto di agenzia. Particolarmente importante è il definitivo chiarimento che << … l’agente può acquisire la clientela … attraverso la pubblicità, il telefono, le reti telematiche e, infine, attraverso un punto fisso di vendita …>>.
Ugualmente importante l’affermazione contenuta nella sentenza del 5/6/98 n. 5569 che conferma: << nella promozione … rientrano molteplici attività di impulso e di agevolazione, finalizzate a suscitare, sostenere, e incrementare e convogliare verso l’acquisto la domanda … ovvero ad interessare al prodotto ….
Nell’ambito di tale attività, destinata a persuadere la potenziale clientela, … informandola dell’esistenza del prodotto ed illustrandone le caratteristiche … pur non potendo di per sé sola costituire l’attività tipica dell’agente, integra il presupposto della promozione della conclusione di contratti ove si accompagna ad ulteriori compiti…>>.
E di conseguenza << … l’esiguità degli affari conclusi, valutata ex post, non avrebbe potuto escludere il rapporto medesimo … >>.
Queste sentenze assumono una particolare importanza specialmente in relazione ai settori in cui è presente una fase di informazione rivolta non all’acquirente finale ma ad altro soggetto.
Ricordo ad esempio il settore librario e quello dell’informazione scientifica.
Avv. Franco Potito’
Sentenza n ° 2722
Sentenza n ° 5569
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