"DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DI CUI AGLI ARTT. 12 E 25 DELL'ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO DEL 30 LUGLIO 2014 PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
Il giorno 30 luglio 2014, in Roma,
tra le stesse parti stipulanti che hanno sottoscritto in data odierna l'accordo che rinnova l'accordo economico collettivo 20 marzo 2002;
si è stipulato il presente accordo per provvedere alla redazione delle disposizioni regolamentari, di cui agli articoli 12 e 25 dell'accordo economico collettivo 30 luglio 2014, in sostituzione del regolamento stipulato con accordo del20 marzo 2002;
le seguenti disposizioni regolamentari hanno la stessa decorrenza e durata dell'accordo economico collettivo del 30 luglio 2014.
l. DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'ACCANTONAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI INDENNITÀ PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE.
Art. 1
L'accantonamento delle somme dovute, ai sensi dell'articolo 10, capo l, dell'accordo economico collettivo del 30 luglio 2014, in caso di scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale, verrà effettuato in costanza di rapporto presso il ""Fondo per la risoluzione del
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rapporto"", gestito dall' Enasarco. Sull'ammontare delle somme versate dalle ditte l'Ente
riconoscerà alle ditte medesime un interesse annuo pari, per tutta la durata del periodo transitorio necessario per attuare la piena gestione separata del ramo FIRR, al tasso di rendimento annuo realizzato sul patrimonio complessivo investito dall' Enasarco e, a partire dal primo anno successivo a quello di realizzazione della totale gestione separata del ramo FIRR, un tasso di interesse annuo pari al tasso di rendimento annuo determinato dagli utili netti di gestione del ramo FIRR. Le modalità di determinazione ed applicazione del tasso di rendimento sono stabilite nell'Accordo di modifica del 20 dicembre 2007 della Convenzione FIRR del 1992 siglato fra I'Enasarco e le Parti Sociali.
Il Fondo provvede alla erogazione agli agenti e rappresentanti di commercio dei settori
industriali e della cooperazione dell’indennità per la risoluzione del rapporto, di cui all’articolo
10, capo I, dell’A.E.C. 30 luglio 2014.
Art. 2
Le ditte tenute all'applicazione dell'accordo economico collettivo del 30 luglio 2014 hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti al Fondo entro trenta giorni dall'inizio del rapporto di agenzia e rappresentanza, comunicando la data di inizio del rapporto stesso e le generalità dell'agente e rappresentante, opportunamente documentate da certificati anagrafici forniti dall'interessato, ed il relativo domicilio, specificando, quando l'agente o rappresentante sia una società per azioni, o in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, la denominazione di essa.
Le ditte sono tenute a comunicare la variazione del domicilio ed i dati anagrafici dell'agente o rappresentante in base ai documenti forniti dall'interessato.
Nel caso in cui l'agente o rappresentante sia una Associazione di fatto, una Società semplice, collettiva o in accomandita semplice, l'iscrizione di essa all'Ente deve essere effettuata dalla ditta mentre i dati relativi ai singoli soci e la precisazione delle percentuali dei versamenti da accreditare ad ognuno di essi debbono essere forniti a cura della Società agente o rappresentante.
I soci delle Società indicate nel comma precedente possono esercitare individualmente i diritti derivanti dall'iscrizione all'Ente, che darà comunicazione alla Società a cui l'interessato partecipa di tutti i provvedimenti adottati.
Le ditte comunicheranno all'Ente la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza entro un mese dalla cessazione stessa.
Art. 3
Le somme dovute a titolo di indennità per la risoluzione del rapporto sulle provvigioni e le altre somme liquidate nel corso di ogni anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) saranno trasmesse al Fondo entro il 31 marzo successivo.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nel corso dell'anno civile, gli scaglioni di cui all'art. 10, capo l, dell'accordo economico collettivo del 30 luglio 2014 saranno ridotti in proporzione ai mesi di durata del rapporto nell'anno civile stesso.
Le ditte mandanti dovranno compilare, all'interno del sito internet dell'Enasarco, una distinta online ottenendo in automatico il contributo FIRR dovuto. I relativi versamenti dovranno essere effettuati dalle ditte mandanti mediante bollettino bancario MAV o con addebito su c/c bancario (RID).
Gli obblighi derivanti all'Ente per effetto del versamento sorgono dalla data di ricezione dei singoli versamenti.
Il versamento al Fondo delle somme dovute esaurisce gli obblighi posti a carico delle ditte dall’art. 10, capo I, dell’accordo economico collettivo del 30 luglio 2014.
Le ditte che omettono l'iscrizione dei propri agenti o rappresentanti a norma del precedente art. 2 rimangono responsabili dei versamenti relativi alle provvigioni liquidate dall'inizio del rapporto fino alla data di iscrizione dell'agente o rappresentante all'Ente, gravati degli interessi di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di riferimento, ma comunque non superiore al 20% annuo.
Sono altresì tenute alla corresponsione degli interessi di mora in misura pari a quella suddetta le ditte che effettuino il versamento oltre il termine previsto dal precedente art. 3.
La corresponsione degli interessi decorre dalla data in cui le somme avrebbero dovuto essere versate e viene effettuata su richiesta dell'Ente.
È tuttavia in facoltà dell'Ente di dispensare dal pagamento degli interessi di mora quando la mancata tempestiva iscrizione degli agenti o rappresentanti e il ritardo nel versamento dipenda obiettivamente da causa non imputabile alle ditte.
Art. 5
L'Ente istituisce nella gestione del ""Fondo per l'indennità di risoluzione del rapporto"" (FIRR) per ciascun agente o rappresentante un conto individuale, in cui annota i versamenti effettuati dalle ditte sotto la data dell'avvenuta ricezione di essi.
Su detti conti individuali devono essere annotati gli accreditamenti derivanti dall'attribuzione annuale degli interessi di cui al primo comma dell'art. 1 o da altre cause, nonché gli eventuali addebiti posti a carico dell'agente o rappresentante. Dagli interessi di cui al primo comma dell'art. 1 viene dedotta la quota utilizzata dall'Ente per la copertura delle spese di stipulazione e gestione della polizza assicurativa per infortunio e ricovero ospedaliero, di cui all'art. 12 dell'accordo economico collettivo.
Gli interessi di cui al comma precedente verranno ripartiti sui singoli conti individuali in misura percentuale pari all'incidenza dell'utile stesso sull'importo complessi o dei singoli conti individuali risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
Art. 6
L'Ente, all'atto della istituzione del primo conto di ciascun agente o rappresentante, rilascia all'interessato un certificato di iscrizione.
Nel trimestre successivo alla data di approvazione del bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario, l'Ente trasmette a ciascun iscritto un riepilogo dei conti ad esso intestati nella gestione ""Indennità per la risoluzione del rapporto"" da cui risultino, in relazione a ciascuna ditta mandante, i versamenti accreditati alla data di chiusura dell'esercizio stesso, comprensivi degli interessi accreditati, ai sensi del precedente art. 5.
Entro la stessa data l'Ente provvederà ad inviare alle ditte un estratto conto delle somme versate per l'indennità di risoluzione del rapporto ed a comunicare l'ammontare degli interessi di cui al precedente art. 1, di spettanza delle case mandanti, ma accreditati sui conti individuali degli agenti e rappresentanti.
Trascorsi tre mesi dall'invio del riepilogo, ove non pervengano reclami, esso si intende approvato dagli interessati.
Art. 7
L'Ente liquiderà all'agente o rappresentante le somme accantonate a suo nome entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cessazione del rapporto di agenzia, fermo restando che le somme non ancora accantonate al Fondo verranno corrisposte all'agente o rappresentante direttamente dalla casa mandante.
Nel caso in cui il rapporto di agenzia sia cessato per una delle cause di particolare gravità imputabili all'agente o rappresentante, previste dall'art. 1O, capo l, comma secondo, dell'accordo economico collettivo 30 luglio 2014 (ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente; concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta), le somme a titolo di indennità risoluzione rapporto non verranno liquidate all'agente, ma restituite alla casa mandante su richiesta della stessa.
La ditta, per ottenere il rimborso delle somme di cui trattasi, dovrà trasmettere all'Ente, entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, una dichiarazione, sottoscritta anche dall'agente, che attesti la causa di cessazione del rapporto.
In caso di controversia tra le parti sulla causa di cessazione del rapporto, l'Ente liquiderà
le somme di cui trattasi ad esito del componimento della controversia, in via giudiziaria o
stragiudiziale.
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Le somme disponibili nel Fondo indennità risoluzione rapporto a seguito degli accantonamenti effettuati dalle case mandanti in applicazione della presente normativa verranno impiegate secondo piani di investimento deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell' Enasarco, sentito il parere di un Comitato paritetico formato dai rappresentanti delle Organizzazioni congiuntamente stipulanti il presente accordo economico collettivo.
Le forme di impiego sono le seguenti:
a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) annualità dovute dallo Stato;
c) cartelle o titoli equiparati emessi dagli Istituti esercenti il credito fondiario;
d) depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità;
e) mutui a Istituti per le case popolari e alle cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato, mutui a cooperative edilizie di iscritti all'Ente;
f) beni immobili, liberamente disponibili;
g) mutui ipotecari.
Gli investimenti diversi dall’acquisto di titoli di Stato devono in ogni caso garantire un utile superiore a quello che si ricaverebbe dall’acquisto di essi.
In ogni caso deve essere destinata a depositi sui conti di cui al punto d), la percentuale dei fondi di ciascun anno ritenuta necessaria, dal Consiglio di Amministrazione, per assicurare in ogni momento la disponibilità delle somme per le liquidazioni spettanti agli agenti.
Il - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DI INFORTUNIO E RICOVERI OSPEDALIERI
In relazione a quanto stabilito dall'art. 12 dell'accordo economico collettivo, valgono le seguenti disposizioni regolamentari per la stipulazione della polizza assicurativa da parte dell'Enasarco.
1) Persone assicurate
Si intendono comprese nell'assicurazione tutte le persone che, operando in forma individuale, abbiano un mandato di agenzia o di rappresentanza commerciale, senza alcuna limitazione di anzianità e cioè dal momento in cui viene conferito il mandato, ma con le limitazioni previste dalle condizioni generali di assicurazione.
Sono altresì ricompresi nell'assicurazione gli agenti soci illimitatamente responsabili delle società di persone (s.n.c. e s.a.s.), che abbiano per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e rappresentanza commerciale.
2) Oggetto dell'assicurazione
L'assicurazione copre i seguenti rischi derivanti da infortunio professionale ed extra professionale:
a) in caso di morte: liquidazione di Euro 40.000,00
b) in caso di invalidità permanente totale: liquidazione di Euro 50.000,00.
Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall'Enasarco.
L'assicurazione, inoltre, garantisce indennizzi nei casi di ricovero ospedaliero (sia in cliniche pubbliche che private) dovuto ad infortunio, a malattia o ad accertamenti diagnostici, seguito o non da intervento, nonché in caso di degenza domiciliare successiva a ricovero, per intervento chirurgico o per infortunio.
Per la definizione degli eventi coperti da assicurazione e per la regolamentazione del rapporto assicurativo, vale quanto disposto dalle condizioni particolari, di cui alla polizza stipulata dalla Fondazione Enasarco.
3) Adempimenti delle parti
La casa mandante, entro 30 giorni dall'instaurazione del rapporto, secondo quanto disposto dall'art. 16 dell'accordo economico collettivo nonché dall'art. 2 delle presenti disposizioni regolamentari, provvederà alla iscrizione dell'agente all'Enasarco.
In caso di evento indennizzabile l'agente o chi per lui provvederà direttamente, nei confronti dell'Enasarco e/o dell'impresa assicuratrice, alle incombenze dallo stesso dettate e comunicategli per il conseguimento delle prestazioni assicurative.
4) Cumulabilità
Le garanzie prestate in forza della polizza di cui al presente regolamento sono indipendenti da qualsiasi altra assicurazione. In particolare, è escluso il diritto di rivalsa dell'impresa assicuratrice, nel caso di indennizzo dovuto da parte di terzi all'agente o rappresentante assicurato.
5) Finanziamento
Tutti gli oneri sostenuti dall’Enasarco per la stipulazione e la gestione della polizza restano a carico delle case mandanti e sono coperti mediante l’utilizzo di una parte dell’interesse calcolato come indicato al primo comma del precedente articolo 1 delle presenti disposizioni regolamentari spettante alle case mandanti sugli accantonamenti al FIRR."
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