Il 26 febbraio 2002 è stato rinnovato l’Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza nel settore commerciale.
Il 20 marzo 2002 è stato sottoscritto quello per le aziende operanti nel settore industriale.
Il percorso per la stipulazione dei due fondamentali documenti che disciplinano i contratti di agenzia è stato lungo e difficoltoso. I precedenti accordi risalgono al 1988.
Nel 1991 il codice civile aveva già subìto una rilevante trasformazione per adeguare la legislazione italiana a quella voluta dalla precedente Direttiva CEE, che ha teso ad uniformare, per quanto possibile, la disciplina riguardante gli agenti e rappresentanti di commercio in tutti i paesi della Comunità Europea.
La nuova formulazione degli articoli fondamentali (dal 1742 al 1753 del codice civile) aveva fatto nascere molti dubbi sulla stessa opportunità della sopravvivenza di una contrattazione collettiva, esistente in Italia fin dal 1938, e che si trovava, talvolta, in contraddizione con la nuova logica legislativa.
Tuttavia è stato quasi subito evidente che non era possibile cancellare di colpo un assetto che era consolidato da una prassi e da una cultura ormai radicata nel tessuto operativo della nostra società, e che porta con sé importanti istituzioni la cui messa in discussione avrebbe comportato rilevanti traumi economici: si pensi solo alla valenza dell’ENASARCO, che gestisce da sempre, oltre al fondo di previdenza, anche il fondo di risoluzione rapporto.
Da queste considerazioni sono scaturiti i cosidetti “accordi ponte” del 1992, con i quali le organizzazioni stipulanti gli accordi economici collettivi dettero una risposta temporanea ( e insufficiente ) a quello che appariva uno dei problemi di maggior rilievo, costituito dalle modalità di calcolo delle indennità di risoluzione rapporto i cui principi, sulla base del rinnovato articolo 1751 c.c., erano stati completamente rivoluzionati.
Successivamente altre modifiche sono state apportate al Codice Civile, nel 1999 e nel 2000. Queste hanno riguardato la soppressione dello “ star del credere”, e la nuova disciplina dell’eventuale patto di non concorrenza post-contrattuale.
Le ulteriori novità più rilevanti riguardano le modalità di pagamento delle provvigioni, il preavviso per la risoluzione del rapporto, la definizione degli obblighi e dei diritti degli agenti e delle case mandanti, la quantificazione del compenso del patto di non concorrenza post-contrattuale e di quello riguardante, in forma non provvigionale, l’ attività di coordinamento di altri agenti, le variazioni di zona, prodotto e clientela.
Più in generale il nuovo accordo si pone, per gli istituti più importanti, come un’ interpretazione ed una applicazione della disciplina dettata dalle nuove norme civilistiche.
Ho sommariamente indicato alcuni aspetti interessanti ( ma non sono gli unici ) contenuti nel nuovo accordo del settore industriale, la cui applicazione riguarda anche i rapporti con le Case Editrici. L’altro accordo non si differenzia dal primo in modo sostanziale; ricordo comunque che esso può riguardare i rapporti tra i Concessionari e gli Agenti Editoriali con i loro sub-agenti, solo qualora i primi siano iscritti ad una delle Associazioni firmatarie. Ciò malgrado è importante esaminarlo sia perché spesso gli accordi vigenti vengono comunque recepiti nei contratti individuali, sia perché non è raro vederne l’applicazione in via equitativa da parte dei Giudici
Bologna, 8 aprile 2002 Avv. Franco Potitò
|