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Considerazioni sulla trattativa in corso per il rinnovo degli accordi Economici collettivi  

 

E’ in corso la discussione tra le Associazioni di categoria degli Agenti e Rappresentanti e le Ditte mandanti. Naturalmente, non essendo ancora definito l’accordo, ed anzi essendosi verificata una diversità di opinioni tra alcune Associazioni di Categoria, ritengo opportuno che anche gruppi di settore merceologico (come l’ANARPE ) intervengano nella discussione, prima che tutti i giochi siano chiusi.

Non è assolutamente possibile in questo momento, per ragioni di spazio e di tempo, elencare tutti i problemi derivanti dall’attuale stato delle trattative. Mi limiterò ai più importanti.

   
Art. 1 DEFINIZIONI
  Poiché è stato aggiunto, per quanto riguarda le società di agenti, anche il concetto della prevalenza, questo allargamento della validità dell’articolo non può che ritenersi positivo. Così come è da ritenersi positiva la dizione relativa agli agenti e rappresentanti operanti in “ tentata vendita, a condizione che vengano rispettati i principi di autonomia e indipendenza nello svolgimento dell’attività e che non siano previsti obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati.”
   
Art. 2 ZONA DI ATTIVITA’
 

Rispetto alla precedente situazione, che determinava la possibilità di variazioni contrattuali solo per quanto riguarda la zona, si sta verificando un allargamento ai “…… prodotti e/o clienti e/o misura delle provvigioni, esclusi i casi di lieve entità” si stabiliscono peraltro di lieve entità le riduzioni comprese tra 0 e 5% del valore delle provvigioni di competenza nei dodici mesi antecedenti la variazione.

Ed invece sono considerati variazioni “ tali da modificare sensibilmente il contenuto economico del rapporto “, quelle superiori al 20% del valore delle provvigioni di competenza dell’agente nei dodici mesi precedenti. Ne risulta la conseguenza che in caso di variazione entro il 20% l’agente e/o il rappresentante nulla potrà pretendere se non un preavviso limitato.

Tengo a precisare che, nel caso di riduzione di clientela o di provvigioni, al momento la migliore giurisprudenza ha comunque sempre determinato la risoluzione del contratto a causa della ditta mandante.

   
Art. 3 DIRITTI E DOVERI DELL’AGENTE
  L’aspetto più rilevante risulta essere quello che anche l’Accordo Economico stabilisce che, entro un termine ragionevole, il preponente deve dare notizia della mancata esecuzione del contratto.
   
Art. 4 PROVVIGIONI
  L’attuale Accordo Economico stabilisce l’obbligo che le provvigioni vengano calcolate in misura percentuale. Secondo la bozza in discussione ciò non sarebbe più vero. Per il resto pare che le Associazioni si siano limitate a recepire il testo dell’art. 1748 cc.
   
Art. 7 PATTO DI NON CONCORRENZA
  Come era prevedibile l’accordo determina una possibile quantificazione del compenso derivante dalla clausola di patto di non concorrenza successiva alla cessazione del rapporto. E ciò non può che essere considerato un passo avanti rispetto all’attuale situazione. Malgrado questo gli attuali valori indicati nella bozza di accordo sembrano insufficienti a una effettiva compensazione dell’obbligo derivante dal patto di non concorrenza, specie per quanto riguarda i cosiddetti agenti monomandatari.
   
Art. 8 MALATTIA E INFORTUNI
  E’ stata allargata la copertura assicurativa anche ai soci illimitatamente responsabili di società di persone, e migliorata in piccola misura l’entità del capitale liquidato. Le polizze verranno comunque stipulate dalla Fondazione ENASARCO tramite l’utilizzo di una quota dell’interesse del 4% di spettanza delle case mandanti.
   
Art. 10 PREAVVISO
  Rilevo un peggioramento relativamente agli agenti plurimandatari, per cui sarebbe stabilito un periodo di tre mesi fino ai tre anni di attività. Attualmente, anche in base agli accordi economici recepiti da legge dello Stato, fin dall’inizio del rapporto il preavviso non può essere inferiore a 4 mesi.
   

Art. 11
Art. 12

INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO
 

La bozza in esame stabilisce una scomposizione dell’indennità in tre parti: la prima equivalente all’attuale F.I.R.R., la seconda equivalente all’indennità suppletiva di clientela, la terza, che si intende denominare “indennità meritocratica” e che finalmente risponderebbe ai criteri dell’art. 1751 cc.

Rilevo che malgrado gli sforzi evidentemente profusi dalle parti, la quantificazione determinata per questa terza indennità, difficilmente potrà essere considerata esaustiva di quanto è stato previsto dalla Direttiva Comunitaria, sia perché si basa sull’ammontare delle provvigioni iniziali e finali, e sappiamo bene come queste possano variare, sia perché si basa sulla durata del rapporto, e non vedo come questo elemento possa considerarsi esaustivo rispetto al calcolo di questa indennità, pur essendo certamente un elemento da prendersi in considerazione sul piano dell’equità.

Meglio sarebbe determinare la cosiddetta indennità meritocratica sulla base di quanto previsto dalla ormai consolidata giurisprudenza tedesca in merito, sulla base della quale la maggior parte dei giuristi italiani sta lavorando.

Per finire è comunque positivo il fatto che si sia accettato il concetto che l’indennità di fine rapporto e di clientela altro non sia che una base minima comunque dovuta, cui deve aggiungersi la terza indennità prevista dalla bozza in esame.

   
   

Desidero aggiungere che la Confcommercio, in una sua precedente stesura dell’accordo, si è occupata di agenti incaricati da case editrici di vendere a privati consumatori. Presumo che questa clausola sia già stata superata; comunque essa riguarderebbe ditte industriali ed è disciplinata da un altro e diverso accordo economico.

Naturalmente quanto ho scritto non esaurisce tutte le problematiche su questo punto. Ritengo però che Associazioni settoriali come l’ANARPE dovrebbero intervenire nella discussione prima della conclusione dell’accordo.

   
 

Avv. Franco Potitò

   
  Bologna, 4 febbraio 2002

Studio Legale Potito' - Via Mascarella 59 , Bologna