La legge 21 dicembre 1999 n. 526, cosidetta legge comunitaria, all’art. 28 ha previsto l’eliminazione della precedente normativa sullo star del credere.
La nuova normativa prevede in pratica l’annullamento del rischio per l’agente in maniera generalizzata.
In effetti, prima di questa norma, vi era l’obbligo di garantire la casa mandante, qualora ciò’ fosse previsto nel contratto individuale.
Vige ora un divieto assoluto di porre a carico dell’agente questa garanzia a seguito dell’inadempimento del terzo.
Questa norma incide ovviamente in maniera sostanziale anche nei rapporti in corso.
In realta’, la nullità’ del patto eventualmente concluso tra le parti riguarda non solo i nuovi contratti, ma tutti quelli attualmente in vigore che comunque possono essere considerati tali da eludere l’applicazione della norma imperativa.
L’attuale normativa prevede che la garanzia potrà’“eccezionalmente” essere richiesta su affari “di particolare natura e importo”. Ciò’ comporta problemi di natura interpretativa, che non e’ il caso in questa sede di approfondire, ma sui quali sono a disposizione degli agenti per ogni chiarimento.
L’ulteriore novità’ riguarda il fatto che comunque, a differenza della precedente situazione, che prevedeva sino a un triplo della provvigione con un massimo del 15% della perdita, l’attuale norma limita la responsabilità’ dell’agente entro l’ammontare della provvigione che avrebbe ricevuto qualora l’affare garantito fosse andato a buon fine.
L’altra novità’ è relativa al fatto che, per la validità’ del patto, occorre che sia corrisposto all’agente un preciso corrispettivo.
Ciò’ che più’ conta e’ quanto si può dire relativamente agli obblighi di informazione da parte dell’agente.
Va precisato che tale obbligo e’ limitato alla trasmissione delle informazioni e non alla verifica che esse siano corrispondenti a verità.
La situazione che si viene a creare e’ tale da porre molti problemi interpretativi. E’ comunque vero che, al momento, risultano nulli i patti di garanzia per lo star del credere.
Resto a disposizione per ogni chiarimento Avv. Franco Potito’
Bologna, 7/06/2001
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