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Nuova Normativa in vigore dal 1 Giugno 2001 sul patto di non concorrenza (Art. 1751 bis cc ) 

Il legislatore italiano, con legge del 29/12/2000 n. 422 ( disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee – legge Comunitaria 2000), ha ulteriormente modificato la normativa riguardante gli agenti e i rappresentanti di commercio, per quanto riguarda l’art. 1751 bis del C.C. (patto di non concorrenza). Quest’ultimo consisteva, fino a pochi giorni fa (primo giugno 2001) in quest’unico comma:

“il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo svolgimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto”.

 

Con la legge che ho citato, a questo articolo sono stati aggiunti i seguenti commi:

 

“ 1 – l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L’indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto. La determinazione dell’indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l’indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:

alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d’affari complessivo nello stesso periodo;
alle cause di cessazione del contratto d’agenzia;
all’ampiezza della zona assegnata all’agente;
all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.

 


2 - le disposizioni di cui al comma 1 (n.d.r.: comma 2 nella nuova stesura dell’articolo), si applicano esclusivamente agli agenti che esercitano in forma individuale, di società di persone o di società di capitale con un solo socio, nonché, ove previsto da accordi economici nazionali di categoria, a società di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali. Le disposizioni di cui al comma 1 (n.d.r.: comma 2 nella nuova stesura dell’articolo) acquistano efficacia dal 1 giugno 2001”.

 

Come si vede il patto di non concorrenza è diventato ora a titolo oneroso, mentre precedentemente esso poteva venire stipulato a titolo gratuito. Ciò comporta l’insorgere di alcuni problemi riguardanti sia la natura dell’indennizzo che è stato previsto sia le modalità con le quali tale indennizzo deve essere determinato.

Mi limito in questa occasione a valutare gli aspetti più innovativi che la norma introduce, con l’avvertimento che ciò non esaurisce tutte le problematiche che tale norma può fare insorgere.

Innanzitutto va ricordato che l’onerosità del patto è soltanto un effetto legale e di conseguenza la sua mancata previsione non comporterà la nullità del patto ma soltantol’insorgenza di un diritto da parte dell’agente.

Per quanto concerne la natura e l’ammontare dell’indennizzo, la previsione legislativa sembra escludere un diretto rapporto con l’attività effettiva svolta dall’agente, che peraltro è già prevista in altre parti della normativa.

Si tratta quindi di un risarcimento derivante dall’impossibilità per l’agente di sfruttare la penetrazione in zona derivante dalla sua attività; è in definitiva un risarcimento derivante dall’obbligo che egli si è assunto di non sfruttare nella stessa zona e per gli stessi beni i contatti con i clienti a favore di imprese concorrenti. Peraltro la norma si limita, per la determinazione dell’indennità a indicare unicamente dei parametri, lasciando alla libera contrattazione delle parti, e in assenza di essa al giudice, la quantificazione esatta dell’indennità.

Sembra evidente che tale importo spetta all’agente anche in caso di cessazione del rapporto a causa di un suo inadempimento o per suo recesso.

Infine si ricorda che la natura di corrispettivo di tipo risarcitorio di questa indennità comporta alcune conseguenze di carattere fiscale, diverse a seconda della natura della forma giuridica con cui l’agente esercita la propria attività.

Ogni quesito riguardante quest’ultimo come altri problemi potrà essere posto al mio studio al mio sito: www.potito-fiarc.it.

Avv. Franco Potitò

 

Bologna, 4 giugno 2001


 

Studio Legale Potito' - Via Mascarella 59 , Bologna