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Giurisprudenza & Dottrina 
 
 
Propagandisti nel settore scolastico 

Il problema dell’attività svolta dai cosiddetti propagandisti scolastici è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza.

Si è definito comunque un punto fermo: qualora all’attività di promozione presso le scuole e i docenti, si aggiunga, anche se in minima misura, un’attività di raccolta di ordini presso le librerie, il rapporto non potrà che essere inquadrato nell’ambito del contratto di agenzia.

Una recente sentenza della Corte d’Appello di Venezia – Sez. Lavoro -, che ha visto come controparte del ricorrente, come spesso avviene in questi casi, la Fondazione ENASARCO, ha così determinato il discrimine tra la mera attività propagandistica ed il rapporto di agenzia:

“Non è dunque il mero fatto che l’attività di promozione avvenga presso le scuole, anziché direttamente presso le librerie, che può nella fattispecie escludere il rapporto di agenzia. E’ evidente a chiunque che a ben poco servirebbe una promozione presso le librerie quando ancora il testo non è ancora adottato dall’insegnante, mentre una volta adottato il testo, ben poco resta da promuovere, dal momento che – tenuto conto anche della specializzazione nel settore distributivo dei testi scolastici – le librerie sanno già a chi e in che misura chiedere il rifornimento. La circostanza che l’acquisizione di ordini sotto la tradizionale forma della compilazione da parte dell’agente di “ordinativi” o “commissioni” fosse nella fattispecie scarsamente praticata, così da far concludere all’Ispettore ENASARCO che rappresentava un’attività marginale, si spiega con il fatto che dopo l’adozione del testo le visite della Sig.ra Lazzarini alle librerie specializzate erano verosimilmente limitate alla comunicazione dell’avvenuta adozione e, successivamente, al controllo che i rifornimenti – nel breve periodo cruciale dell’inizio dell’anno scolastico – avvenissero regolarmente, magari – come sostiene la difesa della ricorrente nella memoria difensiva d’appello – attraverso trasmissione telefonica degli ordini”.

La sentenza è di particolare rilievo poiché, tra le altre cose, ritiene, a nostro parere giustamente, che debba individuarsi un rapporto di agenzia anche qualora l’attività si svolga unicamente presso le scuole e non anche presso le librerie.

L’imporsi di questa tesi porterebbe ad un superamento del discrimine tra il propagandista scolastico e l’agente di commercio.

Avv. Franco Potito’

Studio Legale Potito' - Via Mascarella 59 , Bologna