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Considerazioni sull'applicazione dell'articolo 17 della Direttiva del Consiglio relativa al coordinamento dei Diritti degli Stati Membri concernenti gli Agenti Commerciali ( 86/653 CEE)  
Capitolo I
Capitolo I
Capitolo II
Capitolo III
Capitolo IV
Capitolo V

CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
   
1. Le misure di armonizzazione prescritte nella presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che regolano i rapporti tra gli agenti commerciali ed i loro preponenti.
2. Ai sensi della presente direttiva per “agente commerciale “ si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un’altra persona, qui di seguito chiamata “preponente”, la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente.
3.

Per evitare qualsiasi dubbio, l’agente commerciale ai sensi della presente direttiva non può essere in particolare:

  • una persona che, in qualità di organo, ha il potere di impegnare una società o associazione;
  • un socio che è legalmente abilitato ad impegnare gli altri soci;
  • un amministratore giudiziario, un liquidatore o un curatore di fallimento.
   
Articolo 2
 
1.

La presente direttiva non si applica:

  • agli agenti commerciali non retribuiti per la loro attività,
  • agli agenti commerciali nella misura in cui essi operino nell’ambito delle camere di commercio o sui mercati di materie prime,
  • all’organismo conosciuto sotto il nome” Grown Agents for Overseas Governments and Administrations”, quale è stato istituito nel Regno Unito in virtù della legge del 1979 relativa ai “Grown Agents”, o alle sue filiali.
2. Ogni Stato membro può prevedere che la direttiva non si applichi alle persone che svolgono le attività di agente commerciale considerate accessorie secondo la legge di tale Stato membro.

Studio Legale Potito' - Via Mascarella 59 , Bologna