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Considerazioni sull'applicazione dell'articolo 17 della Direttiva del Consiglio relativa al coordinamento dei Diritti degli Stati Membri concernenti gli Agenti Commerciali ( 86/653 CEE)  
Capitolo IV
Capitolo I
Capitolo II
Capitolo III
Capitolo IV
Capitolo V

CONCLUSIONE E ESTINZIONE DEL CONTRATTO DI AGENZIA
Articolo 13
   
1. Ogni parte ha il diritto di chiedere ed ottenere dall’altra parte un documento firmato, riproducente il contenuto del contratto di agenzia, comprese le clausole addizionali. Tale diritto e’ irrinunciabile.
2.

Nonostante il paragrafo 1, uno Stato membro puo’ prescrivere che un contratto di agenzia sia valido solo se documentato per iscritto.

   
Articolo 14
 
  Un contratto di agenzia a tempo determinato che continua ad essere eseguito dalle parti dopo la scadenza del suo termine, si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
   
Articolo 15
   
1. Se il contratto di agenzia e’ concluso a tempo indeterminato, ciascuna parte puo’ recedervi mediante preavviso.
2. Il termine di preavviso e’ di un mese per il primo anno del contratto di agenzia, di due mesi per il secondo anno iniziato, di tre mesi per il terzo anno iniziato e per gli anni successivi. Le parti non possono concordare termini piu’ brevi.
3. Gli Stati membri possono fissare a quattro mesi il termine di preavviso per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. Essi possono stabilire che le parti non possono concordare termini piu’ brevi.
4. Se le parti concordano termini piu’ lunghi di quelli di cui ai paragrafi 2 e 3 il termine di preavviso che deve rispettare il preponente non deve essere piu’ breve di quello che deve rispettare l’agente commerciale.
5. A condizione che le parti non abbiano concordato diversamente, la fine del termine di preavviso deve coincidere con la fine di un mese civile.
6. Il presente articolo si applica ai contratti di agenzia a tempo determinato trasformatisi, in virtu’ dell’art. 14, in contratti a tempo indeterminato, fermo restando che per calcolare il termine di preavviso si deve tener conto del termine precedente.
   
Articolo 16
   
 

La presente direttiva non puo’ interferire nella legislazione degli Stati membri qualora quest’ultima preveda l’estinzione immediata del contratto di agenzia:

  • per l’inadempienza di una delle parti nell’esecuzione di tutti o parte dei suoi obblighi;
  • in caso di insorgenza di circostanze eccezionali.
   
Artcolo 17
   
1. Gli stati membri prendono le misure necessarie per garantire all’agente commerciale, dopo l’estinzione del contratto, un’indennita’ in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del paragrafo 3.
2.

a) L’agente commerciale ha diritto ad un’indennita’ se e nella misura in cui:

  • abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
  • il pagamento di tale indennita’ sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Gli Stati membri possono prevedere che tali circostanze comprendano anche l’applicazione o no di un patto di non concorrenza ai sensi dell’art. 20.
  b) L’importo dell’indennita’ non puo’ superare una cifra equivalente ad un’indennita’ annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente commerciale negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
  c) La concessione dell’indennita’ non priva l’agente della facolta’ di chiedere un risarcimento dei danni.
3.

L’agente commerciale ha diritto alla riparazione del pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente.

Tale pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione del contratto avvenuta in condizioni

  • che privino l’agente commerciale delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l’attivita’ dell’agente commerciale;
  • e/o che non abbiano consentito all’agente commerciale di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l’esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente.
4. Il diritto all’indennita’ di cui al paragrafo 2 e/o la riparazione del pregiudizio di cui al paragrafo 3 sorge anche quando l’estinzione del contratto avviene in seguito al decesso dell’agente commerciale.
5. L’agente commerciale perde il diritto all’indennita’ di cui al paragrafo 2 o alla riparazione del pregiudizio di cui al paragrafo 3, se ha omesso di notificare al preponente,entro un anno dall’estinzione del contratto, l’intenzione di far valere i propri diritti.
6. La Commissione sottopone al Consiglio, entro 8 anni a decorrere dalla notifica della direttiva, una relazione dedicata all’attuazione dell’art. 30 e gli sottopone, se del caso, preposte di modifica.
 
Articolo 18
 
 

L’indennita’ o la riparazione ai sensi dell’art. 17 non sono dovute:

  • quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente commerciale, la quale giustifichi, in virtu’ della legislazione nazionale, la risoluzione immediata del contratto;
  • quando l’agente commerciale recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente commerciale: eta’, infermita’ o malattia per le quali non puo’ piu’ essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attivita’;
  • quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente commerciale cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtu’ del contratto d’agenzia.
 
Articolo 19
 
  Le parti non possono derogare, prima della scadenza del contratto, gli artt.17 e 18 a detrimento dell’agente commerciale.
 
Articolo 20
 
1. Ai fini della presente direttiva la convenzione che stabilisce una limitazione dell’attivita’ professionale dell’agente commerciale dopo l’estinzione del contratto, e’ denominata patto di non concorrenza.
2.

Un patto di non concorrenza e’ valido solo nella misura in cui:

  • sia stipulato per iscritto; e
  • riguardi il settore geografico o il gruppo di persone e il settore geografico affidati all’agente commerciale, nonche’ le merci di cui l’agente commerciale aveva la rappresentanza ai sensi del contratto.
3. Il patto di non concorrenza e’ valido solo per un periodo massimo di due anni dopo l’estinzione del contratto.
4. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni di diritto nazionale che apportano altre restrizioni alla validita’ o all’applicabilita’ dei patti di non concorrenza o prevedono che i tribunali possano attenuare le obbligazioni delle parti risultanti da tali accordi.

Studio Legale Potito' - Via Mascarella 59 , Bologna