Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione aII’art. 1751 Codice Civile, anche in riferimento alle previsioni dell’art. 17 della Direttiva CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi. particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura dell’indennità in caso di cessazione del rapporto.
A tal fine si conviene che l’indennità in caso di cessazione del rapporto sarà composta da tre emolumenti:
—il primo, denominato Indennità di risoluzione del rapporto, viene riconosciuto all’agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell’equità; il secondo, denominato Indennità suppletiva di clientela, sarà riconosciuto ed erogato all’agente o rappresentante secondo le modalità di cui al successivo capo Il. Anche tale emolumento risponde al principio di equità, e non necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell’art. 1751,1 comma, Codice Civile;
il terzo, denominato “Indennità meritocratica” risponde ai criteri indicati daII’art. 1751 deI Codice Civile, relativamente alla sola parte in cui prevede come presupposto per l’erogazione l’aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l’acquisizione di nuovi clienti.
L’indennità in caso di cessazione del rapporto, di cui ai successivi capì Il e III sarà computata sulle provvigioni e le altre somme, comunque denominate, per le quali è sorto il diritto al pagamento in favore dell’agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrìsposte al momento della chiusura del rapporto.
In caso di decesso dell’agente o rappresentante, l’indennità stessa sarà corrisposta agli eredi.
L’indennità di risoluzione del rapporto è dovuta anche in caso di invalidità permanente e totale dell’agente o rappresentante, originata sia da infortunio, sia da malattia.
I) Indennità di risoluzione del rapporto.
All’atto della cessazione del rapporto, spetta all’agente o rappresentante una indennità, calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione stessa, secondo le misure di seguito riportate:
L’indennità di risoluzione del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura del 3% dell’ammontare delle provvigioni liquidate all’agente o rappresentante nel corso del contratto, nei seguenti limiti:
a) non oltre L. 50.000 (cinquantamila) di provvigioni liquidate per ciascun anno fino al 30 settembre 1947; qualora l’agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta il limite di L. 50.000 (cinquantamila) è elevato a L. 70.000 (settantamila) di provvigioni annue,
‘o
b) non oltre L. 500.000 (cinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1~ ottobre 1947 aI 30 giugno 1951; qualora l’agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di L. 500.000 (cinquecentomila) è elevato a L. 600.000 (seicentomila) di provvigioni annue;
o) non oltre L. 2.000.000 (duemilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 10 luglio 1951 al 31 dicembre 1958; qualora l’agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di L. 2.000.000 (duemilioni) è elevato a L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila).
A decorrere dal 1~ gennaio 1959 l’indennità per scioglimento del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura dell’ i % dell’intero ammontare delle provvigioni liquidate all’agente o rappresentante, e integrata nelle misure e nei limiti sotto indicati:
a) per il periodo dal 10gennaio 1959 al 31 dicembre 1968 l’integrazione è del 3% (tre per cento) fino a lire 2.000.000 (duemilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e delli% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno fra L. 2.000.000 (duemilioni) e L. 3.000.000 (tremilioni); per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 2.000.000 e di L. 3.000.000 sono elevati rispettivamente a L. 2.500.000
(duemilionicinquecentomila) e L. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila);
b) per il periodo daI 1~ gennaio 1969 aI 31 dicembre 1976 l’integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell’ 1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno fra L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) e L. 4.000.000 (quattromilioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva i limiti di L. 2.500.000 e di L. 4.000.000 sono elevati rispettivamente a L. 3.000.000 (tremilioni) e È. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila);
c) per il periodo dal 10 gennaio 1977 al 31 dicembre 1980 l’integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell’ i % (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) e L. 6.000.000 (scimilioni), per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) e L. 6.000.000 (seimilioni) sono elevati rispettivamente a L. 6.000.000 (seimilioni) e L. 8.000.000 (ottomilioni);
d) per il periodo dal 1~ gennaio 1981 aI 31 dicembre 1988 l’integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 6.000.000 (seimilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell’i % (uno per cento) per la parte di provvigìoni liquidate per ciascun anno tra L. 6.000.000 (seimilioni) e L. 9.000.000 (novemilioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 6.000.000 (scimilioni) e di L. 9.000.000 (novemilioni) sono elevati rispettivamente a L. 12.000.000 (dodicimilioni) e L. 18.000.000 (diciottomilioni);
e) per il periodo dal 1~ gennaio 1989 in poi, l’integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di 12.000.000 (dodicimilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell’ 1 % (uno per cento) per la parte di provvìgioni liquidate per ciascun anno tra L. 12.000.000 (dodicimilioni) e L. 18.000.000 (diciottomilioni).
Per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 12.000.000 e L. 18.000.000 sono elevati, rispettivamente a L. 24.000.000 (ventiquattromilioni) e L. 36.000.000 (trentaseimilioni).
Agli effetti dellaccantonamento obbligatorio del F.I.R.R. presso la Fondazione ENASARCO saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso, concorso spese o di premio.
I versamenti di cui alle lettere a), b), o), d), ed e) previsti nel presente capo I sono riassunti nelle tabelle A, B, C, D, ed E, annesse al presente Accordo a titolo di chiarimento per facilitare i relativi calcoli.
Da tale indennità deve detrarsi quanto l’agente o rappresentante abbia diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente in aggiunta al trattamento di previdenza previsto dal presente accordo.
L’indennità dì cui al presente capo I non sarà riconosciuta nelle ipotesi di scioglimento del rapporto ad iniziativa della casa mandante motivata da una delle fattispecie sotto elencate:
-. Fitenzione indebita di somme di spettanza della preponente;
— concorrenza sleale ovvero, per i monomandatari, violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta.
Le somme di cui sopra verranno obbligatoriamente accantonate anno per anno nell’apposito fondo costituito presso la Fondazione Enasarco, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari allegate al presente accordo; nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al Fondo stesso, ma non più spettanti all’agente per il verificarsi di una delle ipotesi di decadenza come sopra riportate.
In attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui al comma precedente, l’agente o rappresentate, ove ricorra una delle ipotesi previste al oomma 6 del presente capo i, è tenuto a rimborsare direttamente l’azienda mandante per un importo equivalente a quanto maturato a titolo di indennità di risoluzione del rapporto.
Nell’ipotesi di cessione a terzi - operata dall’agente ai sensi di un accordo con il preponente - del contratto di agenzia o rappresentanza e dei diritti ed obblighi dallo stesso derivanti, le somme di cui al presente punto non saranno dovute all’agente o rappresentante cedente. Qualora l’accordo di cessione preveda il subentro di un altro agente o rappresentante, gli importi in parola per il periodo pregresso - fatti oggetto di apposita quantifìcazione e dichiarazione -saranno accreditati sul conto individuale dell’agente o rappresentante subentrante ed a questi riconosciuti, se del caso, all’atto della cessazione definitiva del rapporto. Le norme regolamentari allegate al presente accordo dovranno tenere conto dell’ipotesi di cessione in rapporto ai meccanismi di acoantonamento all’Enasarco.
(tale ultima previsione deve essere scritta negli Accordi regolamentali).
Dichiarazione a verbale
Le parti fìrmatarie del presente accordo economico collettivo si impegnano a costituire una commissione per lo studio di eventuali impieghi alternativi del FIRR (Fondo indennità risoluzione rapporto), ferma restando l’obbligatorietà di accantonamento della indennità risoluzione rapporto presso la Fondazione Enasarco,
Il Indennità suppletiva di clientela
Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’Agente o Rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all’Agente o Rappresentante, in aggiunta all’indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull’ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell’agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto.
Per gli affari conclusi successivamente al i~ gennaio 1989 l’indennità suppletiva di clientela verrà calcolata nel modo seguente: (1)
a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di agenzia; b) 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvìgioni maturate dal quarto al sesto anno compiuto;
c) 4% (quattro per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi.
L’indennità suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta - sempre che il rapporto sia in atto da almeno un anno - in caso di dimissioni dell’agente dovute a sua invalidità permanente e totale o per conseguimento della pensione di vecchiaia ENASARCO, nonché in caso di decesso. In quest’ultimo caso, l’indennità predetta verrà corrisposta agli eredi legittimi o testamentari.
Qualora la casa mandante non corrisponda l’indennità di clientela per fatto imputabile all’agente o rappresentante, ne darà motivazione nella lettera di revoca.
Agli effetti della liquidazione dell’indennità suppletiva di clientela saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo dì rimborso o di concorso spese o di premio.
Ai finì dell’indennità di cui al presente articolo si considera a tempo indeterminato il contratto a termine che venga rinnovato o prorogato.
Dichiarazione a verbale ai capi le Il
In relazione a quanto previsto dal 30 comma dell’articolo 1751 cc. e alle disposizioni pattuite nell’ AEC 27 novembre 1992 le parti si danno atto che gli importi maturati a titolo di indennità di risoluzione del rapporto e di indennità suppletiva di clientela sono riconosciuti all’agente o rappresentante anche nel caso in cui eccedano complessivamente il valore massimo previsto daI 30 comma dell’articolo 1751 c.c., citato.
(1)
Per il periodo 10 gennaio 1977 - 31 dicembre 1988 il calcolo dell’indennità suppletiva di clientela viene effettuato sulla base del seguente articolo 14, primo comma dell’AEC 24 giugno 1981:
«Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’agente o rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all’agente o
rappresentante, in aggiunta all’indennità dì risoluzione del rapporto di cui al precedente art, 10, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull’ammontare globale delle provvigioni liquidate per tutta la durata del rapporto di agenzia e relative comunque ad affari conclusi successivamente al primo gennaio 1977 neI modo seguente:
a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi 3 (tre) anni di durata del rapporto di agenzia;
b) 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi».
III) Indennità ‘meritocratica” aggiuntiva all’indennità di risoluzione del rapporto e all’indennità suppletiva di clientela
In aggiunta a quanto disposto al capo I (Indennità di risoluzione del rapporto) ed al capo Il (Indennità suppletiva di clientela) le parti stipulanti il presente accordo prevedono la corresponsione di una indennità meritocratica nel solo caso in
cui l’importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell’articolo 1751 cod. civ., e ricorrano le condizioni per cui l’agente al momento della
• cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. L’indennità meritocratica aggiuntiva spetta, in tal caso, in misura non superiore alla differenza tra la somma di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela ed il valore massimo previsto dal terzo comma dell’articolo 1751 cod. civ., secondo il seguente criterio:
Rapporti di agenzia o rappresentanza di durata superiore a dieci anni
Verrà determinato il valore iniziale calcolando la media delle provvigionì di competenza dell’agente o rappresentante nei
primi 3 (tre) anni di durata del rapporto.
Verrà determinato il valore finale calcolando la media delle provvigioni nei 3 (tre) anni anteoedenti la chiusura del rapporto
(intendendo il valore delle provvigioni nei 36 mesi antecedenti la chiusura del rapporto).
Rapporti dì agenzia o rappresentanza di durata da tre a dieci anni
Verrà determinato il valore iniziale calcolando la media delle provvigioni di competenza dell’agente o rappresentante nei primi 2 (due) anni di durata del rapporto.
~Verrà determinato il valore finale calcolando la media delle provvigioni nei 2 (due) anni antecedenti la chiusura del rapporto (intendendo il valore delle provvigioni nei 24 mesi antecedenti la chiusura del rapporto).
o) rapporti di agenzia o rappresentanza di durata fino a tre anni:
--—Verrà determinato il valore iniziale calcolando il valore delle provvigioni del primo trimestre di operatività del mandato, moltiplicato per quattro.
Verrà determinato il valore finale calcolando il valore delle provvigioni dei 12 mesi antecedenti la chiusura del rapporto.
Sull’importo ottenuto sottraendo dal valore finale il valore iniziale, aggiornato sulla base dell’indice STAI del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, si applicheranno le seguenti percentuali:
1% in caso di incremento fino al 33%
2% in caso di incremento superiore aI 33% e fino al 66%
3% in caso di incremento superiore aI 66%
Dichiarazione a verbale
Le parti confermano che le presenti disposizioni in materia di trattamento dì cessazione del rapporto di agenzia sono applicative della Direttiva CEE 86/653 e dell’art. 1751 cc., ne rispettano la lettera e lo spirito così come perseguito dal legislatore comunitario e nazionale. |