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Legislazione Giurispudenza e Dottrina dell'Agenzia 
 
   
 
Articoli del Codice Civile sull'Agenzia 
Articolo 1750
Articolo 1742
Articolo 1743
Articolo 1744
Articolo 1745
Articolo 1746
Articolo 1747
Articolo 1748
Articolo 1749
Articolo 1750
Articolo 1751
Articolo 1751-bis
Articolo 1752
Articolo 1753

 Durata del contratto o recesso

Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Se il contratto e’ a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo’ recedere dal contratto stesso dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito.

Il termine di preavviso non puo’ comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per i quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non puo’ osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente.

Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l’ultimo giorno del mese di calendario.

Studio Legale Potito' - Via Mascarella 59 , Bologna