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Legislazione Giurispudenza e Dottrina dell'Agenzia 
 
   
 
Accordi Economici Collettivi / Commercio 
Articoli 11-21
Articoli 1-10
Articoli 11-21
Allegato 1
Allegato 2

Art.11  
 

L’indennità di risoluzione del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura del 3% dell’ammontare delle provvigioni liquidate all’agente o rappresentante nel corso del contratto, nei seguenti limiti:

  • non oltre L. 50.000 (cinquantamila) di provvigioni liquidate per ciascun anno fino al 30 settembre 1947; qualora l’agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di L. 50.000 (cinquantamila) è elevato a L. 70.000 (settantamila) di provvigioni annue;
  • non oltre L. 500.000 (cinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1° ottobre 1947 al 30 giugno 1951; qualora l’agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di L. 500.000 (cinquecentomila) è elevato a L. 600.000 (seicentomila) di provvigioni annue;
  • non oltre L. 2.000.000 (duemilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1° luglio 1951 al 31 dicembre 1958; qualora l’agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di L. 2.000.000 (duemilioni) è elevato a L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila).

A decorrere dal 1° gennaio 1959 l’indennità per scioglimento del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura dell’1% dell’intero ammontare delle provvigioni liquidate all’agente o rappresentante, e integrata nelle misure e nei limiti sotto indicati:

  • per il periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1968 l’integrazione è del 3% (tre per cento) fino a L. 2.000.000 (duemilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell’1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno fra L. 2.000.000 (duemilioni) e L. 3.000.000 (tremilioni); per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 2.000.000 e di L. 3.000.000 sono elevati rispettivamente a L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) e L. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila);
  • per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1976 l’integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell’1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) e L. 4.000.000 (quattromilioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva i limiti di L. 2.500.000 e di L. 4.000.000 sono elevati rispettivamente a L. 3.000.000 (tremilioni) e L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila);
  • per il periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1980 l’integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell’1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) e L. 6.000.000 (seimilioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) e L.6.000.000 (seimilioni) sono elevati rispettivamente a L. 6.000.000 (seimilioni) e L. 8.000.000;
  • per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1988 l’integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 6.000.000 (seimilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell’1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 6.000.000 (seimilioni) e L.9.000.000 (novemilioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 6.000.000 (seimilioni) e di L. 9.000.000 (novemilioni) sono elevati rispettivamente a L. 12.000.000 (dodicimilioni) e L. 18.000.000 (diciottomilioni);
  • per il periodo dal 1° gennaio 1989 in poi, l’integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di 12.000.000 (dodicimilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell’1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 12.000.000 (dodicimilioni) e L. 18.000.000 (diciottomilioni).

Per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 12.000.000 e L. 18.000.000 sono elevati, rispettivamente a L. 24.000.000 (ventiquattromilioni) e L. 36.000.000 (trentaseimilioni).

Agli effetti dell’accantonamento presso il F.I.R.R. saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o concorso spese.

CHIARIMENTO A VERBALE

I versamenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’articolo 11 sono riassunti nelle tabelle A, B, C, D, ed E annesse al presente Accordo a titolo di chiarimento per facilitare i relativi calcoli (vedi appresso).

   
Art. 12  
 

Dall’indennità di cui al precedente articolo deve detrarsi quanto l’agente ha diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente in aggiunta al trattamento di previdenza previsto dal presente accordo.

L’indennità di risoluzione del contratto è dovuta anche in caso di invalidità permanente e totale dell’agente o rappresentante.

Nel caso di morte dell’agente o rappresentante la indennità stessa è dovuta agli eredi, a norma dell’art. 1751, 4° comma, del Codice Civile.

   
Art. 14  
 

Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’Agente o Rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all’Agente o Rappresentante, in aggiunta all’indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente articolo 10, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull’ammontare globale delle provvigioni liquidate per tutta la durata del rapporto di agenzia e relative comunque ad affari conclusi successivamente al 1° gennaio 1989 nel modo seguente:

  • 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di agenzia;
  • 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno compiuto;
  • 4% (quattro per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi.

L’indennità suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta – sempre che il rapporto sia in atto da almeno un anno – in caso di dimissioni dell’agente dovute a sua invalidità permanente e totale o per conseguimento della pensione di vecchiaia ENASARCO, nonché in caso di decesso. In quest’ultimo caso, l’indennità predetta verrà corrisposta agli eredi legittimi o testamentari.

Qualora la casa mandante non corrisponda l’indennità di clientela per fatto imputabile all’agente o rappresentante, ne darà motivazione nella lettera di revoca.

Agli effetti della liquidazione dell’indennità suppletiva di clientela saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o di concorso spese.

Ai fini dell’indennità di cui al presente articolo si considera a tempo indeterminato il contratto a termine che venga rinnovato o prorogato.

DICHIARAZIONE A VERBALE

L’indennità suppletiva di clientela disciplinata dal presente articolo non è cumulabile con alcun altro trattamento a titolo analogo che dovesse venire stabilito da disposizioni normative di carattere generale.

Le parti, a chiarimento della norma di cui al presente articolo, si danno atto che, nell’ipotesi di rapporto di agenzia o rappresentanza instaurato successivamente al 1° gennaio 1977 (ad esempio, 1° gennaio 1978) i tre anni di cui al 1° comma, lett. a), del presente articolo avranno decorrenza dalla data di inizio del rapporto di agenzia o rappresentanza.

   
Art. 13  
 

L’indennità di scioglimento del contratto di cui ai precedenti articoli è accantonata, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 1958, presso l’ENASARCO (Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio), in virtù delle norme contenute negli articoli 8, 9,10, 11 e 12 dell’Accordo Economico Collettivo 30 giugno 1938.

Le parti si danno atto che col versamento di cui al precedente capoverso è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in materia di indennità di scioglimento del contratto in relazione agli accordi economici citati per il periodo antecedente al 1° gennaio 1959.

Per il periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1964 l’accantonamento dell’indennità di scioglimento del contratto presso l’ENASARCO è facoltativo da parte delle ditte, e subordinato alla condizione che l’Ente corrisponda alle ditte stesse un interesse annuo non inferiore al 4% (quattro per cento).

Per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 1965 l’accantonamento dell’indennità di scioglimento del contratto sarà effettuato presso l’ENASARCO, sempreché detto Ente corrisponda alle ditte un interesse annuo non inferiore al 4% (quattro per cento) e devolva gli utili di esercizio della gestione “Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (F.I.R.R.)” al Fondo di Assistenza a favore degli iscritti dell’Ente.

I versamenti di cui al precedente comma saranno effettuati presso l’ENASARCO sulle provvigioni liquidate nel corso di ogni anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) entro il 31 marzo successivo.

Le ditte sono tenute a segnalare all’ENASARCO l’inizio e la cessazione dei rapporti e ogni altra eventuale variazione intervenuta; per le relative modalità si rinvia alle norme regolamentari e alle delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Ente. Le parti si riservano di provvedere con separato accordo alla redazione di un apposito regolamento per l’accantonamento ed il versamento agli aventi diritto dell’indennità per la risoluzione del rapporto.

   
Art. 15  
 

Il trattamento di previdenza in favore degli agenti o rappresentanti, i cui rapporti, a termine o non, siano regolati dal presente accordo è disciplinato dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12, e dal regolamento di esecuzione approvato con D.M. 20 febbraio 1974:

Fino alla data del 31 dicembre 1958 gli obblighi delle aziende per la previdenza si intendono integralmente soddisfatti dalle competenze spettanti agli agenti e rappresentanti, in dipendenza del trattamento ENASARCO, ai sensi dell’art. 12 dell’accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.

   
Art. 16  
 

Le ditte hanno l’obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti all’Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENASARCO) entro i tre mesi dall’inizio del rapporto di agenzia e di rappresentanza, indicando per ogni agente o rappresentante il numero di iscrizione al ruolo di cui alla legge n. 204 del 3 maggio 1985. Nel caso che l’agente o rappresentante inizi la sua attività, la comunicazione del numero di iscrizione sarà fatta dalla ditta non appena l’interessato abbia ottenuto l’iscrizione.

I contributi di cui all’articolo precedente saranno versati all’Ente di cui sopra con periodicità trimestrale, non oltre sessanta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre solare.

Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante invierà all’agente o rappresentante un riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza dell’ENASARCO e di quelle accantonate presso il FIRR, di competenza dell’anno predente.

   
Art. 17  
 

Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per l’agente o rappresentante.

   
Art. 18  
 

Le controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente accordo dovranno essere sottoposte, per il tentativo di conciliazione, all’esame delle Organizzazioni Sindacali stipulanti.

   
Art. 19  
 

In relazione alle previsioni della legge 11 agosto 1973, n. 533, le parti stipulanti, convenendo sull’utilità e sulla importanza degli strumenti conciliativi previsti dalla stessa legge, che si propongono il risultato di ridurre l’area della conflittualità, convengono di favorire il ricorso alla conciliazione sindacale con la costituzione di Commissioni Paritetiche.

Pertanto:

  1. nel caso di insorgenza di controversie, sia durante lo svolgimento, sia all’atto della cessazione del rapporto di agenzia o di rappresentanza commerciale, ciascuna delle parti può adire per il tentativo di componimento della controversia una Commissione Paritetica di conciliazione, costituita presso le Associazioni provinciali dei Commercianti aderenti alla Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi. La Commissione di conciliazione sarà composta da 2 membri in rappresentanza della casa mandante e da 2 membri in rappresentanza dell’agente o rappresentante di commercio, designati di volta in volta rispettivamente dalle Associazioni sindacali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente accordo, alle quali le parti interessate aderiscano o abbiano conferito mandato.
  2. La Commissione competente ad espletare la conciliazione è quella costituita nell’ambito territoriale in cui l’agente o rappresentante svolge la sua attività ovvero, su accordo delle parti stipulanti o dei loro aderenti, quella costituita nell’ambito territoriale in cui è la sede della città mandante.
  3. La Commissione espleterà il tentativo di conciliazione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta delle parti.
  4. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, resta inteso che l’accordo intervenuto non è impugnabile, giusta quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 411 – III comma – C.P.C. e 2113 – IV comma – Cod. Civ., come risultano sostituiti dagli articoli 1 e 6 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
  5. Qualora il tentativo di conciliazione non riesca, le parti restano libere di adire l’Autorità giudiziaria.
  6. In ogni caso, trovano applicazione le norme di cui all’articolo 411 – ultimo comma – e all’articolo 412 del Codice di Procedura Civile, così come risultano sostituiti dall’articolo 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
  7. Le spese per il funzionamento della Commissione sindacale paritetica di conciliazione saranno sostenute in proprio dalle parti tra le quali intercorre la conciliazione.
 
Art. 20  
  Le disposizioni del presente accordo relative all’indennità di scioglimento del contratto ed alla previdenza sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con altro trattamento.
   
Art. 21  
 

Il presente accordo entra in vigore, salvo le diverse decorrenze previste per i singoli istituti, il 1° luglio 1988 e scadrà il 30 giugno 1991; ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di quattro mesi, si intenderà rinnovato per un anno e così di anno in anno.

In caso di regolare disdetta esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo accordo.

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