Il contratto di agenzia e rappresentanza commerciale tra le imprese artigiane mandanti e gli agenti e rappresentanti di commercio è disciplinato dalle norme contenute nel presente accordo economico collettivo.
Agli effetti del presente accordo e in conformità agli articoli 1742 e 1752 c.c. è “agente di commercio” chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona; è “rappresentante di commercio” chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.
L’agente o rappresentante esercita la sua attività in forma autonoma ed indipendente, nell’osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell’articolo 1746 del Codice Civile, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui all’articolo 1746 c.c. devono tener conto dell’autonomia operativa dell’agente o rappresentante, il quale, tenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui opera, non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione della sua attività.
Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo l’esercizio delle attività di cui al precedente capoverso salvo le eccezioni espressamente previste nell’accordo stesso, nonché a coloro che, in qualità di agenti o rappresentanti, hanno incarico di vendere merci esclusivamente a privati consumatori.
Gli agenti o rappresentanti di commercio e le ditte preponenti sono tenuti all’osservanza della legge n. 204 del 3 maggio 1985. Le norme del presente accordo non sono applicabili agli agenti o rappresentanti non iscritti nei ruoli di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204.
Le norme contenute nel presente accordo si applicano anche ai contratti a tempo determinato, in quanto compatibili con la natura del rapporto con esclusione, comunque, delle norme relative al preavviso. Nei contratti a tempo determinato di durata superiore ai 6 mesi, l’impresa artigiana mandante comunicherà all’agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, l’eventuale disponibilità al rinnovo o alla proroga del mandato.
Art. 2
(Esclusiva)
Salvo diverse intese tra le parti, la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio, di più agenti o rappresentanti, né l’agente o rappresentante può assumere l’incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza tra di loro.
Il divieto di cui sopra non si estende, salvo espresso patto di esclusiva per una sola ditta, all’assunzione, da parte dell’agente o rappresentante, dell’incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra loro.
All’atto del conferimento dell’incarico, all’agente o rappresentante debbono essere precisati per iscritto in un unico documento, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la misura delle provvigioni e dei compensi e la durata, quando non sia a tempo indeterminato, nonché l’esplicito riferimento alle norme dell’accordo economico collettivo in vigore e successive modificazioni.
Le variazioni di zona, esclusi i casi di lieve entità, possono essere realizzate previa comunicazione scritta all’agente o rappresentante da darsi almeno 2 mesi prima (ovvero 4 mesi prima per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività esclusivamente per una sola ditta), salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza del preavviso.
Qualora queste variazioni siano di entità tale da modificare sensibilmente il contenuto economico del rapporto, il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto. Qualora l’agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni, di non accettare le variazioni previste, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della impresa artigiana mandante.
Chiarimento a verbale
In relazione a quanto previsto dal 1° e 2° comma del presente articolo, le parti si danno atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza quando l’incarico conferito all’agente o rappresentante riguardi generi di prodotti che per destinazione e valore d’uso siano diversi e infungibili tra di loro.
Art. 3
(Provvigione di incasso)
L’agente o rappresentante deve assolvere agli obblighi inerenti all’incarico affidatogli in conformità alle istruzioni impartite dalla ditta.
Il contratto potrà prevedere l’addebito totale o parziale del valore del campionario all’agente o rappresentante, in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento, non derivanti dal normale utilizzo.
L’agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta né di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto.
Qualora gli venga conferito l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, questa ultima stabilirà separatamente dalle competenze la provvigione di incasso, che non potrà essere inferiore allo 0,50% delle somme incassate. L’obbligo di stabilire la provvigione di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l’agente o rappresentante svolga la sola attività di recupero degli insoluti.
Il preponente è tenuto a fornire all’agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più producente il proprio mandato, nonché ad avvertirlo senza indugio qualora ritenga di non poter evadere totalmente o parzialmente le proposte d’ordine.
Art. 4
(Compensi provvigionali)
L’agente o rappresentante è compensato a provvigione da determinarsi in misura percentuale sugli affari andati a buon fine.
I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall’importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta concordati per condizioni di pagamento.
Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che l’esecuzione dell’affare si effettui su accordo tra fornitori ed acquirenti per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne regolarmente pagate.
In deroga al principio di cui al primo comma, in qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all’importo della provvigione relativa alla quota soluta, la ditta verserà all’agente o rappresentante la differenza.
Fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi, qualora l’insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del venduto, l’agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione nella misura percentualmente corrispondente a quanto dell’affare sia andato a buon fine, dedotto quanto dovuto alla casa mandante per effetto dello star del credere eventualmente pattuito.
La provvigione spetta all’agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per cause imputabili al preponente. L’agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza suo intervento, sempreché rientranti nell’ambito del mandato conferitogli.
In caso di risoluzione del contratto di agenzia o rappresentanza l’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione per gli affari proposti prima della estinzione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo in ogni caso le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l’obbligo per l’agente o rappresentante a richiesta della ditta, di prestare l’opera di sua competenza per la completa e regolare esecuzione degli affari in corso.
In deroga ai principi stabiliti nei commi precedenti, ai soli fini del diritto alle provvigioni, le proposte d’ordine non confermate per iscritto dal preponente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse si intendono accettate.
Salvo diverso accordo tra le parti, in luogo della conferma di cui al comma precedente, il preponente entro lo stesso termine può comunicare per iscritto all’agente o rappresentante il rigetto dell’ordine ovvero la necessità di una proroga del termine.
Art. 5
(Rimborsi spese)
L’agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese connesse con l’esercizio dell’attività svolta ai sensi dell’art. 1 del presente accordo, salvo patto contrario.
Il patto in contrario non potrà determinare il rimborso di spese o concorso alle spese in forma percentuale.
Art. 6
(Liquidazione delle provvigioni e anticipo)
Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni trimestre.
Entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre considerato, le ditte invieranno all’agente o rappresentante il conto delle provvigioni, nonché il relativo importo, con l’adempimento delle formalità richieste dalle vigenti norme fiscali; qualora l’agente o rappresentante non sollevi contestazioni entro sessanta giorni dal ricevimento del conto, questo si intenderà definitivamente approvato. In caso di contestazione, la ditta verserà le eventuali ulteriori somme non oltre trenta giorni dalla definizione della controversia.
Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute di oltre quindici giorni rispetto ai termini di cui al precedente comma, sarà tenuta a versare su tali somme per tutti i giorni di ritardo un interesse in misura pari al tasso ufficiale di sconto.
Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell’agente o rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese fornire all’agente o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti o, in attesa di queste ultime, un elenco riepilogativo delle stesse.
Sulle provvigioni maturate, l’agente o rappresentante ha diritto ad anticipi, nel corso del trimestre, nella misura del 70% del suo credito per tale titolo. E’ in facoltà dell’agente o rappresentante, all’atto del conferimento del mandato, di chiedere, in alternativa al criterio di cui sopra, la liquidazione di anticipi nella misura del 50% delle provvigioni da maturare, che si riferiscono ad affari con pagamento non oltre 90 giorni, e nella misura del 35% delle provvigioni da maturare che si riferiscono ad affari con pagamento oltre 90 giorni ma non oltre 120.
Resta fermo che l’agente o rappresentante non ha diritto ad anticipi ove sia debitore della ditta per altro titolo.
Norma transitoria
Per i rapporti di agenzia in atto, la facoltà di cui all’ultimo comma del presente articolo potrà essere esercitata entro 6 mesi dalla data di stipulazione del predetto accordo.
Art. 7
(Star del credere)
Quando sia pattuito per iscritto, a titolo di penale, uno “star del credere” a carico dell’agente o rappresentante per insolvenza totale o parziale da parte del compratore, esso non potrà superare il triplo della provvigione né essere comunque superiore al 15% della perdita subita dalla ditta.
Non sono soggette allo “star del credere” le spese, ivi comprese quelle legali, sostenute per il recupero del credito. Lo “star del credere” non verrà inoltre computato nelle somme che sarebbero spettate all’agente o rappresentante a titolo di provvigione qualora l’affare fosse andato a buon fine. Ove la ditta recuperi in tutto o in parte le somme perdute, si farà luogo al rimborso dell’importo dello “star del credere” conteggiato sulla perdita anzidetta.
Tuttavia, ove l’ammontare dell’importo anzidetto a carico dell’agente o rappresentante, in un anno, superi la metà dell’ammontare delle provvigioni maturate nell’anno medesimo a suo favore, la eccedenza non sarà a carico dell’agente o rappresentante. In tal caso, se la ditta intende risolvere il rapporto, sarà esonerata dall’obbligo del preavviso. Eventuali deroghe alle norme di cui al 1° comma del presente articolo potranno essere convenute tra le Organizzazioni stipulanti, qualora la misura della provvigione superi il 12%.
Per qualche caso particolare (ad esempio, per i prodotti tessili) potrà essere convenuto, tra la ditta mandante e l’agente o rappresentante, uno “star del credere” al di sopra dei limiti anzidetti, a condizione che venga pattuito un supplemento della normale provvigione.
Art. 8
(Polizza Assicurativa)
In caso di malattia o infortunio dell’agente o rappresentante, che costituisca causa di impedimento nell’espletamento del mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta oppure dell’agente o rappresentante interessato, resterà sospeso per la durata massima di sei mesi dall’inizio della malattia o dalla data dell’infortunio, e pertanto la ditta non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto.
Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l’incarico ad esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza ammalato od infortunato deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l’incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell’agenzia senza che a questo derivino oneri, e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo patto in contrario tra le parti.
A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale, per i casi di infortunio e di malattia spedalizzata, le case mandanti del settore artigiano provvederanno alla stipulazione di una polizza assicurativa o all’adozione di forme equivalenti, atte a garantire all’agente o rappresentante – secondo le condizioni ed i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo – il seguente trattamento, indipendente ed aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dall’ENASARCO con la propria assicurazione:
a) in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di lire 65.000.000 (sessantacinque milioni);
b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale di lire 80.000.000 (ottanta milioni). Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in caso di invalidità inferiore all’80% (ottanta per cento), in relazione alla percentuale riconosciuta secondo le tabelle INAIL ed a partire dal 6% (sei per cento);
c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici: corresponsione di una diaria giornaliera di L. 25.000 (venticinquemila) dal 1° giorno di degenza e fino ad un massimo di 60 giorni per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la diaria stessa.
Nei confronti degli agenti o rappresentanti plurimandatari saranno stabilite nel regolamento di attuazione norme intese a ridurre gli oneri derivanti dall’applicazione del precedente comma a carico di ciascuna impresa artigiana mandante in misura proporzionale al numero dei mandati.
Norma transitoria
Gli importi indicati alle lettere a),b) e c) all’ultimo comma del presente articolo decorrono dal 1° ottobre 1989.
Con la stessa decorrenza la polizza assicurativa verrà stipulata anche a favore degli agenti e rappresentanti che svolgono la loro attività in forma di società di persone con ripartizione pro-capite delle prestazioni di polizza tra gli agenti soci; a questo fine la società agente è tenuta a comunicare alla impresa artigiana mandante i nomi di tali soci, nonché tutte le successive variazioni.
Art. 9
(Preavviso)
In caso di risoluzione da parte della ditta di un rapporto a tempo indeterminato, dovrà essere dato all’agente o rappresentante un preavviso di:
4 mesi, qualora la durata del rapporto non superi i 5 anni compiuti;
5 mesi, qualora la durata del rapporto superi i 5 anni ma non gli 8 compiuti
6 mesi, qualora la durata del rapporto sia superiore a 8 anni compiuti.
Per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività in esclusiva per una sola ditta i termini di preavviso di cui sopra sono aumentati di 2 mesi.
Ove la ditta preferisca esonerare senz’altro l’agente o rappresentante dalla prestazione, dovrà corrispondergli, in sostituzione del preavviso, una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso spettanti all’agente o rappresentante o una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da una parte di preavviso. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell’anno solare precedente saranno conteggiati i successivi mesi dell’anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento.
Qualora il rapporto abbia avuto una data inferiore all’anno, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.
Ad analoghi obblighi è tenuto l’agente o rappresentante nei confronti della ditta, in caso di risoluzione del rapporto da parte dell’agente o rappresentante.
In tal caso, il preavviso sarà di cinque mesi o di quattro mesi, a seconda che l’agente o rappresentante sia impegnato o meno ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta.
La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
L’indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche a titolo di rimborso o concorso spese.
I. In riferimento a quanto previsto dall’art. 1751 c.c., come modificato dall’art. 4 del D.L. 10.9.1991 n. 303, ed in particolar modo al principio dell’equità, in tutti i casi di cessazione del rapporto, verrà corrisposta all’agente o rappresentante un’indennità, la misura della quale sarà pari all’1% sull’ammontare globale delle provvigioni maturate e liquidate durante il corso del rapporto.
La suddetta aliquota base sarà integrata nelle seguenti misure:
A. Agenti e rappresentanti con obbligo di esclusiva per una sola ditta:
3% sulle provvigioni fino a L. 24.000.000 annui;
1% sulla quota di provvigioni tra L. 24.000.001 e L. 36 milioni annui.
B. Agenti e rappresentanti senza obbligo di esclusiva per una sola ditta:
3% sulle provvigioni fino a L. 12.000.000 annui;
1% sulla quota di provvigioni tra L. 12.000.001 e L. 18 milioni annui.
Da tale indennità deve detrarsi quanto l’agente o rappresentante abbia diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente.
Sono computabili agli effetti dell’indennità di risoluzione del rapporto anche le somme corrisposte espressamente e specificamente a titolo di rimborso o concorso spese.
Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate all’ENASARCO, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari allegate all’A.E.C. 1° dicembre 1989.
Le parti si danno reciprocamente atto che con quanto sopra hanno inteso soddisfare il criterio di equità, di cui al già citato art. 1751 c.c.
II. Sempre in attuazione dell’art. 1751 c.c., in aggiunta alla somma di cui al precedente punto 1 della presente normativa, verrà corrisposto un ulteriore importo così calcolato:
a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi 3 (tre) anni di durata del rapporto di agenzia;
b) 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate dal 4° al 6° anno compiuto;
c) 4% (quattro per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi.
Il trattamento di cui al presente punto non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all’agente o rappresentante. Noi si considerano fatto imputabile all’agente o rappresentante le dimissioni dovute a invalidità permanente o totale o successive al conseguimento della pensione di vecchiaia (ENASARCO), sempreché tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno.
Ai fini dell’indennità di cui al presente punto, si considera a tempo indeterminato il contratto a termine che venga rinnovato o prorogato.
Sono computabili agli effetti di detta indennità anche le somme corrisposte espressamente e specificamente a titolo di rimborso o di concorso spese.
III. Le parti si danno atto che il sistema sopra concordato in materia di aliquote e scaglioni soddisfa il principio di cui al terzo comma dell’art. 1751 c.c.
IV. In caso di decesso dell’agente o rappresentante, l’indennità di cui ai precedenti punti I e II sarà corrisposta agli eredi.
Dichiarazione a verbale
Le parti confermano che le presenti disposizioni collettive in materia di trattamento di fine rapporto di agenzia, applicative dell’art. 1751 c.c., costituiscono complessivamente una condizione di miglior favore rispetto alla disciplina di legge. Esse sono correlative e inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
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Si ritiene, pertanto, utile riportare di seguito il testo degli articoli sostituiti:
Art. 10
(Indennità di risoluzione rapporto)
All’atto della risoluzione del contratto a tempo indeterminato sarà corrisposta dalla ditta all’agente o rappresentante una indennità secondo le disposizioni dei seguenti articoli 11 e 12.
Le parti si danno atto che coi versamenti di cui ai successivi articoli è assolto ogni obbligo gravante sulle imprese artigiane mandanti in virtù dell’articolo 1751 del Codice Civile.
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