Cerca nel sito :      

Home






Legislazione Giurispudenza e Dottrina dell'Agenzia 
 
   
 
Accordi Economici Collettivi / Imprese Artigiane  
Articoli 11-21
Articoli 1-10
Articoli 11-21

Art. 11 (FIRR)
 

All’agente o rappresentante, a norma dell’art. 1751 del c.c., spetta una indennità per lo scioglimento del contratto.

Tale indennità, che sarà accantonata dalla ditta preponente presso l’ENASARCO, secondo le disposizioni regolamentari allegate, è determinata nella misura dell’1% sull’ammontare globale delle provvigioni maturate e liquidate durante il corso del rapporto.

L’aliquota base dell’1% sarà integrata dalle seguenti percentuali:

  • fino al 31 dicembre 1983:
  • agenti e rappresentanti senza esclusiva:

    a) sulle provvigioni fino a lire 2.500.000 annue: 3%

    b) sulle quote di provvigioni da lire 2.500.001 a lire 4.000.000 annue: 1%

  • agenti o rappresentanti con obbligo di esclusiva per una sola ditta

    a) sulle provvigioni fino a lire 3.000.000 annue: 3%

    b) sulle quote di provvigioni da lire 3.000.001 a lire 4.500.000 annue: 1%

  • A decorrere dal 1° gennaio 1984:
  • Agenti o rappresentanti senza esclusiva

    a) sulle provvigioni fino a lire 6.000.000 annue: 3%

    b) sulle quote di provvigioni da lire 6.000.001 a lire 9.000.000 annue: 1%

  • agenti o rappresentanti con obbligo di esclusiva per una sola ditta

    a) sulle provvigioni fino a lire 12.000.000 annue: 3%

    b) sulle quote di provvigioni da lire 12.000.001 a lire 18.000.000 annue: 1%

  • A decorrere dal 1° ottobre 1989
  • Agenti o rappresentanti senza esclusiva

    a) sulle provvigioni fino a lire 12.000.000 annue: 3%

    b) sulle quote di provvigioni da lire 12.000.001 a lire 18.000.000: 1%

  • agenti o rappresentanti con obbligo di esclusiva per una sola ditta

    a) sulle provvigioni fino a lire 24.000.000 annue: 3%

    b) sulle quote di provvigioni da lire 24.000.001 a lire 36.000.000 annue: 1%

Agli effetti dell’accantonamento presso il F.I.R.R. (fondo indennità risoluzione rapporto) saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificamente a titolo di rimborso e concorso spese.

Vengono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto previste nei singoli mandati.

I versamenti di cui al precedente comma saranno effettuati presso l’ENASARCO sulle provvigioni liquidate nel corso di ogni anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) entro il 31 marzo successivo.

Le ditte sono tenute a segnalare all’ENASARCO l’inizio e la cessazione dei rapporti e ogni altra eventuale variazione intervenuta; per le relative modalità si rinvia alle norme regolamentari e alle delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Ente.

Le parti si riservano di provvedere con separato accordo alla redazione di un apposito regolamento per il versamento agli aventi diritto dell’indennità per la risoluzione del rapporto.

Dichiarazione a verbale

Le parti si impegnano a rivedere l’istituto della indennità per lo scioglimento del contratto qualora nel corso di vigenza del presente accordo economico collettivo intervengano negli altri settori modificazioni significative particolarmente per quanto concerne l’eventuale introduzione di forme di rivalutazione o di indicizzazione degli importi relativi.

   
Art. 12  
 

Dall’indennità di cui al precedente articolo deve detrarsi quanto l’agente ha diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dall’impresa artigiana preponente in aggiunta al trattamento di previdenza previsto dal presente accordo.

L’indennità di risoluzione del contratto è dovuta anche in caso di invalidità permanente e totale dell’agente o rappresentante.

Nel caso di morte dell’agente o rappresentante, l’indennità stessa è dovuta agli eredi, a norma dell’art. 1751, 4° comma, del Codice Civile.

   
Art. 13 (Indennità suppletiva di clientela)
 

Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’agente o rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all’agente o rappresentante, in aggiunta all’indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente art. 11, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull’ammontare globale delle provvigioni liquidate per tutta la durata del rapporto di agenzia e relative comunque ad affari conclusi successivamente al 30 settembre 1989 nel modo seguente:

a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi 3 (tre) anni di durata del rapporto di agenzia;

b) 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate dal 4° al 6° anno compiuto;

c) 4% (quattro per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi.

L’indennità suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta, sempre che il rapporto sia in atto da almeno un anno, in caso di dimissioni dell’agente dovute a sua invalidità permanente o totale o per conseguimento della pensione di vecchiaia ENASARCO, nonché in caso di decesso. In questo ultimo caso, l’indennità predetta verrà corrisposta agli eredi legittimi o testamentari.

Qualora l’impresa artigiana mandante non corrisponda l’indennità di clientela per fatto imputabile all’agente o rappresentante, ne darà motivazione nella lettera di revoca.

Agli effetti della liquidazione dell’indennità suppletiva di clientela saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificamente a titolo di rimborso e di concorso spese.

Ai fini dell’indennità di cui al presente articolo si considera a tempo indeterminato il contratto a termine che venga rinnovato o prorogato, o abbia una durata di almeno sei anni.

Dichiarazione a verbale

L’indennità suppletiva di clientela disciplinata dal presente articolo non è cumulabile con alcun altro trattamento a titolo analogo che dovesse venire stabilito da disposizioni normative di carattere generale.

Le parti, a chiarimento della norma di cui al presente articolo, si danno atto che nell’ipotesi di rapporto di agenzia o rappresentanza instaurato successivamente al 1° gennaio 1984 (ad esempio, 1° gennaio 1985) i tre anni di cui al 1° comma, lett. a), del presente articolo avranno decorrenza dalla data di inizio del rapporto di agenzia o rappresentanza.

Fino al 30 settembre 1989 il calcolo dell’indennità suppletiva di clientela viene effettuato sulla base del seguente articolo 13, primo comma dell’AEC 21 marzo 1984:

“Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per atto non imputabile all’agente o rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all’agente o rappresentante, in aggiunta all’indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente art. 11, una indennità suppletiva di clientela da calcolarsi sull’ammontare globale delle provvigioni liquidate per tutta la durata del rapporto di agenzia e relative comunque ad affari conclusi successivamente al primo gennaio 1984 nel modo seguente:

a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi 3 (tre) anni di durata del rapporto di agenzia;

b) 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi”.

………………………………………………………………..

   
Art. 14 (Previdenza)
 

Il trattamento di previdenza in favore degli agenti o rappresentanti, i cui rapporti, a termine o non, siano regolati dal presente accordo è disciplinato dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12, e dal regolamento di esecuzione approvato con D.M. 20 febbraio 1974.

Fino alla data del 30 giugno 1956 gli obblighi delle aziende per la previdenza si intendono integralmente soddisfatti dalle competenze spettanti agli agenti e rappresentanti, in dipendenza del trattamento ENASARCO, ai sensi dell’art. 12 dell’accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.

   
Art. 15 (Iscrizione all’ENASARCO)
 

Le ditte hanno l’obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti all’Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENASARCO) entro i tre mesi dall’inizio del rapporto di agenzia e di rappresentanza, indicando per ogni agente o rappresentante il numero di iscrizione al ruolo di cui alla legge n. 204 del 3 maggio 1985. Nel caso che l’agente o rappresentante inizi la sua attività, la comunicazione del numero di iscrizione sarà fatta dalla ditta non appena l’interessato abbia ottenuto l’iscrizione.

I contributi di cui all’articolo precedente saranno versati all’Ente di cui sopra con periodicità trimestrale, non oltre sessanta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre solare.

Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante invierà all’agente o rappresentante un riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza dell’ENASARCO e di quelle accantonate presso il FIRR, (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) di competenza dell’anno precedente.

   
Art. 16 (Pattuizioni più favorevoli)
 

Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per l’agente o rappresentante.

   
Art. 17 (Conciliazione sindacale)
 

Le controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente accordo dovranno essere sottoposte, per il tentativo di conciliazione, all’esame delle Organizzazioni Sindacali stipulanti.

   
Art. 18 (Commissione paritetiche di conciliazione)
 

In relazione alle previsioni della legge 11 agosto 1973, n. 533, le parti stipulanti, convenendo sulla utilità e sulla importanza degli strumenti conciliativi previsti dalla stessa legge, che si propongono il risultato di ridurre l’area della conflittualità, convengono di favorire il ricorso alla conciliazione sindacale con la costituzione di Commissioni Paritetiche.

Pertanto:

  1. Nel caso di insorgenza di controversia, sia durante lo svolgimento, sia all’atto della cessazione del rapporto di agenzia o di rappresentanza commerciale, ciascuna delle parti può adire per il tentativo di componimento della controversia una Commissione Paritetica di conciliazione costituita presso le Organizzazioni Territoriali degli Artigiani aderenti alle Confederazioni stipulanti. La commissione di conciliazione sarà composta da 2 membri in rappresentanza della impresa artigiana mandante e da 2 membri in rappresentanza dell’agente o rappresentante di commercio, designati di volta in volta rispettivamente dalle Associazioni sindacali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente accordo, alle quali le parti interessate aderiscono o abbiano conferito mandato.
  2. La Commissione competente ad espletare la conciliazione è quella costituita nell’ambito territoriale in cui l’agente o rappresentante svolge la sua attività ovvero, su accordo delle parti stipulanti o dei loro aderenti, quella costituita nell’ambito territoriale in cui è la sede della ditta mandante.
  3. La Commissione espleterà il tentativo di conciliazione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta delle parti.
  4. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, resta inteso che l’accordo intervenuto non è impugnabile, giusta quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 411 – III comma – C.P.C. e 2113, IV comma Cod. Civ., come risultano sostituiti dagli articoli 1 e 6 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
  5. Qualora il tentativo di conciliazione non riesca, le parti restano libere di adire l’Autorità giudiziaria.
  6. Le spese per il funzionamento della Commissione paritetica di conciliazione saranno sostenute in proprio dalle parti tra le quali intercorre la conciliazione.
   
Art. 19 (Norme finali)
 

Le disposizioni del presente accordo relative alla indennità di scioglimento del contratto ed alla previdenza sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili tra di loro e con altro trattamento.

   
Art. 20 (Delega)
 

Qualora l’agente o rappresentante ne faccia richiesta con delega scritta l’impresa artigiana mandante verserà in apposito conto corrente indicato nella delega la trattenuta dell’importo ivi determinato dalle Organizzazioni sindacali degli agenti stipulanti il presente accordo.

La delega avrà valore fino a disdetta avanzata dall’agente o rappresentante mediante raccomandata da inviare alla organizzazione sindacale di appartenenza e alla impresa artigiana mandante.

   
Art. 21 (Durata dell’accordo)
 

Salvo le decorrenze previste nei singoli articoli, il presente accordo entra in vigore il 1° ottobre 1989 e scadrà il 31 dicembre 1991; ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di quattro mesi, si intenderà rinnovato per un anno e così di anno in anno.

In caso di regolare disdetta, esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo accordo.

Studio Legale Potito' - Via Mascarella 59 , Bologna