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Giurisprudenza & Dottrina 
 
   
 
Patto di Non Concorrenza 
Sentenza FIDEURAM
Sentenza ATI
Sentenza FIDEURAM

AGENZIA (Contratto di)

Scioglimento del contratto

  Codice civile (1942) art. 1418

Codice civile (1942) art. 1751 bis

LS 2 gennaio1991 n, 11,

Nel settore specifico dell'intermediazione mobiliare non può ritenersi violato un patto di non concorrenza posto a carico dell'agente per il periodo successivo all'estinzione del contratto, ancorché si tratti di patto limitato alla clientela del preponente assistita dall'agente, ove l'agente non compia opera attiva di sviamento della clientela dal vecchio al nuovo proponente, ma si limiti a trattare con la clientela in questione, previa scelta autonoma e libera dì questa di investire presso altro preponente per avvalersi della sua opera;  

diversamente interpretato, il patto in questione sarebbe nullo per violazione del combinato disposto della I. n. 1 del 1991 e dell'art. 1751 bis c.c.

  Pretura Milano, 4 giugno 1998

  Banca Fideuram e. Donia e altro

  Giur. comm. 1999, II, 205 nota (BOCHICCHIO)

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