Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’agente o rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all’agente o rappresentante, in aggiunta all’indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente art. 11, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull’ammontare globale delle provvigioni liquidate per tutta la durata del rapporto di agenzia e relative comunque ad affari conclusi successivamente al 30 settembre 1989 nel modo seguente:
a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi 3 (tre) anni di durata del rapporto di agenzia;
b) 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate dal 4° al 6° anno compiuto;
c) 4% (quattro per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi.
L’indennità suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta, sempre che il rapporto sia in atto da almeno un anno, in caso di dimissioni dell’agente dovute a sua invalidità permanente o totale o per conseguimento della pensione di vecchiaia ENASARCO, nonché in caso di decesso. In questo ultimo caso, l’indennità predetta verrà corrisposta agli eredi legittimi o testamentari.
Qualora l’impresa artigiana mandante non corrisponda l’indennità di clientela per fatto imputabile all’agente o rappresentante, ne darà motivazione nella lettera di revoca.
Agli effetti della liquidazione dell’indennità suppletiva di clientela saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificamente a titolo di rimborso e di concorso spese.
Ai fini dell’indennità di cui al presente articolo si considera a tempo indeterminato il contratto a termine che venga rinnovato o prorogato, o abbia una durata di almeno sei anni.
Dichiarazione a verbale
L’indennità suppletiva di clientela disciplinata dal presente articolo non è cumulabile con alcun altro trattamento a titolo analogo che dovesse venire stabilito da disposizioni normative di carattere generale.
Le parti, a chiarimento della norma di cui al presente articolo, si danno atto che nell’ipotesi di rapporto di agenzia o rappresentanza instaurato successivamente al 1° gennaio 1984 (ad esempio, 1° gennaio 1985) i tre anni di cui al 1° comma, lett. a), del presente articolo avranno decorrenza dalla data di inizio del rapporto di agenzia o rappresentanza.
Fino al 30 settembre 1989 il calcolo dell’indennità suppletiva di clientela viene effettuato sulla base del seguente articolo 13, primo comma dell’AEC 21 marzo 1984:
“Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per atto non imputabile all’agente o rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all’agente o rappresentante, in aggiunta all’indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente art. 11, una indennità suppletiva di clientela da calcolarsi sull’ammontare globale delle provvigioni liquidate per tutta la durata del rapporto di agenzia e relative comunque ad affari conclusi successivamente al primo gennaio 1984 nel modo seguente:
a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi 3 (tre) anni di durata del rapporto di agenzia;
b) 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi”.
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