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Considerazioni sull'applicazione dell'articolo 17 della Direttiva del Consiglio relativa al coordinamento dei Diritti degli Stati Membri concernenti gli Agenti Commerciali ( 86/653 CEE)  
Capitolo V
Capitolo I
Capitolo II
Capitolo III
Capitolo IV
Capitolo V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 21
   
  Nessuna disposizione della presente direttiva puo’ obbligare uno Stato membro a prevedere una divulgazione di dati che sia contraria all’ordine pubblico.
   
Articolo 22
 
1. Gli Stati membri mettono in vigore anteriormente al 1° gennaio 1990 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Queste misure si applicano almeno ai contratti conclusi dopo la loro entrata in vigore. Esse si applicano, al piu’ tardi il 1° gennaio 1984, ai contratti in corso.
2. A decorrere dalla notifica della presente direttiva gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di carattere legislativo, regolamentare o amministrativo che adottano nel campo della presente direttiva
3. Tuttavia per quanto concerne l’Irlanda ed il Regno Unito, la data del 1° gennaio 1990 di cui al paragrafo 1 e’ sostituita dal 1° gennaio 1993 per gli obblighi derivanti dall’art. 17.
   
Articolo 23
   
  Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

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