Considerazioni sull'applicazione dell'articolo 17 della Direttiva del Consiglio relativa al coordinamento dei Diritti degli Stati Membri concernenti gli Agenti Commerciali ( 86/653 CEE)
L’agente commerciale deve, nell’esercizio della propria attività, tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede.
2.
In particolare, l’agente commerciale deve:
adoperarsi adeguatamente per trattare ed, eventualmente, concludere gli affari di cui è incaricato;
b) comunicare al preponente tutte le informazioni necessarie di cui dispone;
attenersi alle istruzioni ragionevoli impartite dal preponente.
3.
Per evitare qualsiasi dubbio, l’agente commerciale ai sensi della presente direttiva non può essere in particolare:
una persona che, in qualità di organo, ha il potere di impegnare una società o associazione;
un socio che è legalmente abilitato ad impegnare gli altri soci;
un amministratore giudiziario, un liquidatore o un curatore di fallimento.
Articolo 4
1.
Nei suoi rapporti con l’agente commerciale, il preponente deve agire con lealtà e buona fede.
2.
In particolare, il preponente deve
mettere a disposizione dell’agente commerciale la documentazione necessaria relativa alle merci in questione;
procurare all’agente commerciale le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto di agenzia, in particolare avvertire l’agente commerciale entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l’agente commerciale avrebbe normalmente potuto attendersi.
3.
Il preponente deve inoltre informare l’agente commerciale entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
Articolo 5
Le parti non possono derogare agli artt. 3 e 4.
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