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Disposizioni regolamentari per la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale
Disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza
Disposizioni regolamentari per la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DI CUI AGLI ARTICOLI 12 E 21 DELL’ACCORDO ECONOMICO 25 LUGLIO 1989 PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI AGENZIA E DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE

Il giorno 25 luglio 1989, in Roma,

tra le stesse parti stipulanti che hanno sottoscritto in data odierna l’accordo che rinnova l’accordo economico collettivo 28 febbraio 1975 si è stipulato il presente accordo per provvedere alla redazione delle disposizioni regolamentari di cui agli artt. 12 e 21 dell’accordo economico 25 luglio 1989 in sostituzione del regolamento stipulato con accordo del 28 febbraio 1975.

Le seguenti disposizioni regolamentari hanno la stessa decorrenza e durata dell’accordo economico collettivo del 25 luglio 1989.

   
I. Disposizioni regolamentari per l’accantonamento dell’indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia o rappresentanza commerciale
   
Art. 1  
 

L’accantonamento dell’indennità dovuta a norma dell’art. 10 dell’accordo economico collettivo del 25 luglio 1989 in caso di scioglimento del contratto di agenzia o rappresentanza commerciale verrà effettuato in costanza di rapporto presso il Fondo per la risoluzione del rapporto gestito dall’ENASARCO.

Sull’ammontare delle somme versate dalle ditte, l’Ente riconoscerà alle ditte medesime l’interesse annuo del 4 per cento.

Il Fondo provvede all’erogazione agli agenti o rappresentanti dell’indennità per la risoluzione del contratto.

   
Art. 2  
 

Le ditte tenute all’applicazione dell’accordo del 25 luglio 1989 hanno l’obbligo di iscrivere i propri agenti o rappresentanti al Fondo entro 3 mesi dall’inizio del rapporto di agenzia o rappresentanza, comunicando la data di inizio del rapporto stesso e le generalità dell’agente o rappresentante opportunamente documentate da certificati anagrafici, forniti dall’interessato, ed il relativo domicilio, specificando, quando l’agente o rappresentante sia una società per azioni, o in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, la denominazione di essa.

Le ditte sono tenute a comunicare la variazione del domicilio ed i dati anagrafici dell’agente o rappresentante in base ai documenti forniti dall’interessato.

Nel caso in cui l’agente o rappresentante sia una associazione di fatto, una società semplice, collettiva o in accomandita semplice, l’iscrizione di essa all’Ente deve essere effettuata dalla ditta mentre i dati relativi ai singoli soci e la precisazione delle percentuali dei versamenti da accreditare ad ognuno di essi debbono essere forniti a cura della società agente o rappresentante.

I soci delle società indicate nel comma precedente possono esercitare individualmente i diritti derivanti dall’iscrizione all’Ente, che darà comunicazione alla società a cui l’interessato partecipa di tutti i provvedimenti adottati.

Le ditte comunicheranno all’Ente la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza entro un mese dalla cessazione stessa.

   
Art. 3  
 

Le somme dovute per indennità di risoluzione del rapporto, sulle provvigioni liquidate nel corso di ogni anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), saranno trasmesse al Fondo entro il 31 marzo successivo.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell’anno solare gli scaglioni di cui all’art. 10 dell’accordo del 25 luglio 1989 saranno ridotti in proporzione ai mesi di durata del rapporto nell’anno solare stesso.

I versamenti dovranno essere accompagnati da una distinta da cui risulti chiaramente la causale del versamento riferita a ciascun agente o rappresentante.

Qualora il versamento sia effettuato con vaglia postale o sul conto corrente postale dell’ENASARCO, debbono essere riportati sulla distinta gli estremi del bollettino postale.

La ricevuta dei versamenti viene rilasciata direttamente dall’Ente, a meno che essi non siano effettuati per vaglia postale o sul conto corrente postale dell’Ente stesso, nel quale caso le relative ricevute tengono luogo di quelle dell’Ente.

Gli obblighi derivanti all’Ente per effetto del versamento sorgono dalla data di ricezione dei singoli versamenti.

Il versamento al Fondo delle somme dovute esaurisce gli obblighi posti a carico delle ditte dall’art. 10 dell’accordo economico collettivo del 25 luglio 1989.

   
Art.4  
 

Le ditte che omettono l’iscrizione dei propri agenti o rappresentanti a norma del precedente art. 2 rimangono responsabili dei versamenti relativi alle provvigioni liquidate dall’inizio del rapporto fino alla data di iscrizione dell’agente o rappresentante all’Ente, gravati degli interessi di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto, comunque non superiore al 20 per cento annuo.

Sono altresì tenute alla corresponsione degli interessi di mora in misura pari a quella suddetta le ditte che effettuino il versamento oltre il termine previsto dal precedente art. 3.

La corresponsione degli interessi decorre dalla data in cui le somme avrebbero dovuto essere versate e viene effettuata su richiesta dell’Ente.

E’ tuttavia in facoltà dell’Ente di dispensare dal pagamento degli interessi di mora quando la mancata tempestiva iscrizione degli agenti o rappresentanti e il ritardo nel versamento dipenda obiettivamente da causa non imputabile alle ditte.

   
Art. 5  
 

L’Ente istituisce nella gestione indennità per la risoluzione del rapporto per ciascun agente o rappresentante conti individuali in cui annota i versamenti effettuati dalle ditte sotto la data della avvenuta ricezione di essi.

Su detti conti individuali devono essere annotati gli accreditamenti derivanti dall’attribuzione annuale degli utili netti della gestione o da altre cause, nonché gli eventuali addebiti posti a carico dell’agente o rappresentante.

Su tali conti verranno altresì accreditati gli interessi del 4 per cento di cui all’art. 1, dedotta la quota utilizzata dall’Ente per la copertura delle spese di stipulazione e gestione della polizza assicurativa per infortunio e ricovero ospedaliero, di cui all’art. 12 dell’accordo economico collettivo.

Gli utili netti di cui al comma precedente verranno ripartiti sui singoli conti individuali in misura percentuale pari all’incidenza dell’utile stesso sull’importo complessivo dei singoli conti individuali risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.

   
Art. 6  
 

L’Ente, all’atto della istituzione del primo conto di ciascun agente o rappresentante, rilascia all’interessato un certificato di iscrizione.

Nel trimestre successivo alla data di approvazione del bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario, l’Ente trasmette a ciascun iscritto un riepilogo dei conti ad esso intestati nella gestione indennità per la risoluzione del rapporto da cui risultino, in relazione a ciascuna ditta mandante, i versamenti accreditati alla data di chiusura dell’esercizio stesso, comprensivi degli utili e degli interessi accreditati, ai sensi del precedente art. 5.

Entro la stessa data l’Ente provvederà ad inviare alle ditte un estratto conto delle somme versate per l’indennità di risoluzione del rapporto ed a comunicare l’ammontare degli interessi di cui al precedente art.1, di spettanza delle case mandanti, ma accreditati sui conti individuali degli agenti o rappresentanti.

Trascorsi 3 mesi dall’invio del riepilogo, ove non pervangano reclami, esso si intende approvato dagli interessati.

   
Art. 7  
 

Le somme disponibili nel Fondo indennità risoluzione rapporto a seguito degli accantonamenti effettuati dalle case mandanti in applicazione della presente normativa verranno impiegate secondo piani di investimento deliberati annualmente dal consiglio di amministrazione dell’ENASARCO, sentito il parere di un comitato paritetico formato dai rappresentanti delle organizzazioni congiuntamente stipulanti il presente accordo economico collettivo.

Le forme di impiego sono le seguenti:

a) titoli di stato o garantiti dallo Stato;

b) annualità dovute dallo Stato;

c) cartelle o titoli equiparati emessi dagli istituti esercenti il credito fondiario;

d) depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidità;

e) mutui a istituti per le case popolari e alle cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato, mutui a cooperative edilizie di iscritti all’ente;

f) beni immobili, liberamente disponibili;

g) mutui ipotecari.

Gli investimenti diversi dall’acquisto di titoli di Stato devono in ogni caso garantire un utile superiore a quello che si ricaverebbe dall’acquisto di essi.

In ogni caso deve essere destinata a depositi sui conti di cui al punto d), la percentuale dei fondi di ciascun anno ritenuta necessaria, dal consiglio di amministrazione, per assicurare in ogni momento la disponibilità delle somme per le liquidazioni spettanti agli agenti.

   
II Disposizioni regolamentari per la stipulazione della polizza assicurativa di infortunio e ricoveri ospedalieri
   
 

In relazione a quanto stabilito dall’art. 12 dell’accordo economico collettivo, valgono le seguenti disposizioni regolamentari per la stipulazione della polizza assicurativa da parte dell’ENASARCO.

  1. Persone assicurate

    Si intendono comprese nell’assicurazione tutte le persone che, operando in forma individuale, abbiano un mandato di agenzia o rappresentanza commerciale, senza alcuna limitazione di anzianità e cioè dal momento in cui viene conferito il mandato, ma con le limitazioni previste dalle condizioni generali di assicurazione.

    Sono altresì ricompresi nell’assicurazione gli agenti soci illimitatamente responsabili delle società di persone (s.n.c. e s.a.s.), che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio dell’attività di agenzia o rappresentanza commerciale.
  2. Oggetto dell’assicurazione

    L’assicurazione copre i seguenti rischi derivanti da infortunio professionale ed extra professionale:

    a) in caso di morte: liquidazione di L. 65 milioni;

    b) in caso di invalidità permanente totale o comunque superiore all’80%: liquidazione di L. 80 milioni.

    Nel caso b) il capitale sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla percentuale d’invalidità riconosciuta secondo la tabella INAIL ed a partire da un minimo del 7 per cento.

    L’assicurazione, inoltre, garantisce la corresponsione di una diaria giornaliera di £. 25.000 per 60 giorni per un anno assicurativo, nei casi di ricovero ospedaliero (sia in cliniche pubbliche che private) dovute ad infortunio, a malattia o ad accertamenti diagnostici, seguito o non da intervento, nonché in caso di degenza domiciliare successiva a ricovero, per intervento chirurgico o per infortunio, che abbia comportato l’applicazione di gessatura, senza alcun periodo di franchigia, fatta comunque salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la diaria stessa.

    Per la definizione degli eventi coperti da assicurazione e per la regolamentazione del rapporto assicurativo, vale quanto disposto dalle condizioni particolari, di cui allo schema di polizza allegato al presente regolamento.

  3. Adempimenti delle parti

    La casa mandante, entro 3 mesi dall’instaurazione del rapporto, secondo quanto disposto dall’art. 14 dell’accordo economico collettivo nonché dall’art. 2 delle presenti disposizioni regolamentari, provvederà alla iscrizione dell’agente all’ENASARCO

    In caso di evento indennizzabile l’agente o chi per lui provvederà direttamente, nei confronti dell’ENASARCO e/o dell’impresa assicuratrice, alle incombenze dallo stesso dettate e comunicategli per il conseguimento delle prestazioni assicurative.
  4. Cumulabilità

    Le garanzie prestate in forza della polizza di cui al presente regolamento sono indipendenti da qualsiasi altra assicurazione.

    In particolare, è escluso il diritto di rivalsa dell’impresa assicuratrice, nel caso di indennizzo dovuto da parte di terzi all’agente o rappresentante assicurato.
  5. Finanziamento

    Tutti gli oneri sostenuti dall’ENASARCO per la stipulazione e la gestione della polizza restano a carico delle case mandanti e sono coperti mediante l’utilizzo di una parte dell’interesse del 4 per cento spettante alle case mandanti sugli accantonamenti al FIRR.

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