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Considerazioni sull'applicazione dell'articolo 17 della Direttiva del Consiglio relativa al coordinamento dei Diritti degli Stati Membri concernenti gli Agenti Commerciali ( 86/653 CEE)  
Capitolo III
Capitolo I
Capitolo II
Capitolo III
Capitolo IV
Capitolo V

RETRIBUZIONI
Articolo 6
   
1. In assenza di un accordo in proposito fra le parti e fatta salva l’applicazione delle disposizioni obbligatorie degli Stati membri relative al livello delle retribuzioni, l’agente commerciale ha diritto ad una retribuzione conforme agli usi del luogo dove esercita la sua attività e per la rappresentanza delle merci che sono oggetto del contratto di agenzia. In mancanza di tali usi, l’agente commerciale ha diritto a una retribuzione ragionevole che tenga conto di tutti gli elementi connessi con l’operazione.
2.

Tutti gli elementi della retribuzione che variano secondo il numero o il valore dagli affari sono considerati come costituenti una provvigione ai sensi della presente direttiva.

3.

Per evitare qualsiasi dubbio, l’agente commerciale ai sensi della presente direttiva non può essere in particolare:

  • una persona che, in qualità di organo, ha il potere di impegnare una società o associazione;
  • un socio che è legalmente abilitato ad impegnare gli altri soci;
  • un amministratore giudiziario, un liquidatore o un curatore di fallimento.
   
Articolo 7
 
1.

Per un’operazione commerciale conclusa durante il contratto di agenzia, l’agente commerciale ha diritto alla provvigione:

  • quando l’operazione e’ stata conclusa grazie al suo intervento, o
  • quando l’operazione e’ stata conclusa con un terzo che egli aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo.
2.

Per un’operazione conclusa durante il contratto di agenzia l’agente commerciale ha parimento diritto alla provvigione

  • quando e’ incaricato di una determinata zona o di un determinato gruppo di persone,
  • quando gode di un diritto d’esclusiva per una determinata zona o un determinato gruppo di persone, e l’operazione e’ stata conclusa con un cliente appartenente a tale zona o a tale gruppo.

Gli stati membri devono inserire nella loro legislazione una delle possibilita’ di cui ai due precedenti punti.

   
Articolo 8
   
 

Per un’operazione commerciale conclusa dopo l’estinzione del contratto di agenzia, l’agente commerciale ha diritto alla provvigione:

  • se l’operazione e’ dovuta soprattutto al risultato dell’attivita’ da lui svolta durante il contratto di agenzia e se l’operazione e’ conclusa entro un termine ragionevole dopo l’estinzione del contratto, o
  • se, conformemente alle condizioni di cui all’art. 7, l’ordinazione effettuata dal terzo e’ stata ricevuta dal preponente o dall’agente commerciale prima dell’estinzione del contratto di agenzia.
   
Articolo 9
   
  L’agente commerciale non ha diritto alla provvigione di cui all’art. 7, se questa e’ dovuta all’agente precedente a norma dell’art. 8, a meno che non risulti dalle circostanze che e’ equo dividere la provvigione tra gli agenti commerciali.
   
Articolo 10
   
1.

La provvigione e’ acquisita dal momento e nella misura in cui si presenti uno dei casi seguenti:

  • il preponente ha eseguito l’operazione,
  • il preponente dovrebbe aver eseguito l’operazione in virtu’ dell’accordo concluso con il terzo,
  • il terzo ha eseguito l’operazione.
2. La provvigione e’ acquisita al piu’ tardi quando il terzo ha eseguito la sua parte dell’operazione o dovrebbe averla eseguita qualora il preponente avesse eseguito la sua.
3. La provvigione e’ pagata al piu’ tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel quale e’ stata acquisita.
4. Non si puo’ derogare mediante accordo ai paragrafi 2 e 3 a detrimento dell’agente commerciale.
   
Articolo 11
   
1.

Il diritto alla provvigione puo’ estinguersi unicamente se e nella misura in cui:

  • sia certo che il contratto tra il terzo ed il preponente non sara’ eseguito e
  • la mancata esecuzione non sia dovuta a circostanze imputabili al preponente.
2. Le provvigioni gia’ riscosse dall’agente commerciale sono rimborsate se il relativo diritto e’ estinto.
3. Non si puo’ derogare mediante accordo al paragrafo 1 a detrimento dell’agente commerciale.
   
Articolo 12
   
1. Il preponente consegna all’agente commerciale un estratto conto delle provvigioni dovute, al piu’ tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono acquisite. Questo estratto conto indica tutti gli elementi essenziali in base ai quali e’ stato effettuato il calcolo delle provvigioni.
2. L’agente commerciale ha il diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili, a disposizione del preponente, necessarie per verificare l’importo delle provvigioni che gli sono dovute.
3. Non si puo’ derogare mediante accordo ai paragrafi 1 e 2 a detrimento dell’agente commerciale.
4. Questa direttiva non interferisce nelle disposizioni interne degli Stati membri che riconoscono all’agente commerciale un diritto di controllo sui libri contabili del preponente.

Studio Legale Potito' - Via Mascarella 59 , Bologna