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Legislazione Giurispudenza e Dottrina dell'Agenzia 
 
   
 
Articoli del Codice Civile sull'Agenzia 
Articolo 1748
Articolo 1742
Articolo 1743
Articolo 1744
Articolo 1745
Articolo 1746
Articolo 1747
Articolo 1748
Articolo 1749
Articolo 1750
Articolo 1751
Articolo 1751-bis
Articolo 1752
Articolo 1753

Diritti dell’Agente

 Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione e’ stata conclusa per effetto del suo intervento.

La provvigione e’ dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito.

L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta e’ pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione e’ da ricondurre prevalentemente all’attivita’ da lui svolta; in tali casi la provvigione e’ dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.

Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo.

La provvigione spetta all’agente, al piu’ tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.

Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equita’.

L’agente e’ tenuto a restituire le provvigioni riscosse sono nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avra’ esecuzione per cause non imputabili al preponente. E’ nullo ogni patto piu’ sfavorevole all’agente.

L’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.

(articolo modificato dal DLGS N. 65/1999).

Studio Legale Potito' - Via Mascarella 59 , Bologna