All’atto della risoluzione del rapporto a tempo indeterminato, in aggiunta all’indennità di cui al precedente art. 10, sarà corrisposta dalla ditta preponente all’agente o rappresentante una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull’ammontare globale delle provvigioni liquidate durante il corso del rapporto e relative comunque ad affari conclusi dopo il 1° gennaio 1989, nel modo seguente (fino alla data del 31 dicembre 1988, resta ferma la disciplina di cui all’art. 11 dell’A.E.C. 19 dicembre 1979.
Art. 11 – A.E.C. 19 dicembre 1979 “Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’agente o rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all’agente o rappresentante, in aggiunta all’indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente art. 10, una indennità suppletiva di clientela nella misura del 3% dell’ammontae globale delle provvigioni liquidate durante il corso del rapporto e relative ad affari conclusi dopo il 1° gennaio 1975. Sulle provvigioni maturate dopo il terzo anno compiuto di durata del rapporto verrà applicata, nel limite di un importo annuo di 36 milioni di provvigioni, un’aliquota aggiuntiva dello 0,50%.
L’indennità suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta – sempreché il rapporto sia in atto da almeno un anno – in caso di dimissioni dell’agente, dovute a sua invalidità permanente e totale o per conseguimento della pensione di vecchiaia (ENASARCO), nonché in caso di decesso. In quest’ultimo caso l’indennità predetta verrà corrisposta agli eredi, in analogia a quanto previsto dall’art. 1751, 4° comma, cod.civ.
Agli effetti della liquidazione dell’indennità suppletiva di clientela saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificamente a titolo di rimborso o di concorso spese.
Ai fini dell’indennità di cui al presente articolo si considera a tempo indeterminato il contratto a termine che venga rinnovato o prorogato.
CHIARIMENTO A VERBALE L’aliquota aggiuntiva dello 0,50%, applicabile sulle provvigioni maturate a partire dal quarto anno di durata del rapporto, decorre dal 1° gennaio 1980. Pertanto per i rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale in atto da più di tre anni alla data suddetta, essa verrà applicata – nei limiti della fascia annua – sulle provvigioni relative ad affari conclusi successivamente alla data del 1.1.1980.
DICHIARAZIONE A VERBALE L’indennità suppletiva di clientela disciplinata dal presente articolo non è cumulabile con alcun altro trattamento a titolo analogo che dovesse venire stabilito da disposizioni normative di carattere generale”):
3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate per tutta la durata del rapporto;
0,50% (zero cinquanta per cento) aggiuntivo, sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno compiuto, nel limite massimo annuo di L. 72 milioni di provvigione;+
1% (uno per cento) aggiuntivo, sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto, sempre nel limite massimo annuo di L. 72 milioni di provvigione.
L’indennità suppletiva di clientela non è dovuta se il contratto si scioglie per un atto imputabile all’agente o rappresentante. Non si considerano fato imputabile all’agente o rappresentante le dimissioni dovute a invalidità permanente e totale o successive al conseguimento della pensione di vecchiaia (ENASARCO), sempreché tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno
In caso di decesso dell’agente o rappresentante, anche se il rapporto sia durato meno di un anno, l’indennità suppletiva di clientela verrà corrisposta agli eredi, in analogia a quanto previsto dall’articolo 1751 4° comma, cod.civ.
Agli effetti della liquidazione dell’indennità suppletiva di clientela saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificamente a titolo di rimborso o di concorso spese.
Ai fini dell’indennità di cui al presente articolo si considera a tempo indeterminato il contratto a termine che venga rinnovato o prorogato.
DICHIARAZIONI A VERBALE
L’indennità suppletiva di clientela disciplinata dal presente articolo non è cumulabile con alcun altro trattamento a titolo analogo che dovesse venire stabilito da disposizioni normative di carattere generale.
Per gli agenti o rappresentanti incaricati da case editrici di vendere esclusivamente a privati consumatori si conferma che l’ammontare annuo delle provvigioni eccedenti la misura del 12 per cento viene preso in considerazione per il calcolo dell’indennità suppletiva di clientela ne limite del 65 per cento.
Art. 12
In caso di malattia o infortunio dell’agente o rappresentante che gli impedisca di svolgere il mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta preponente o dell’agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima di sei mesi nell’anno solare dall’inizio della malattia o dalla data dell’infortunio, intendendosi che per tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.
Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l’incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l’incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell’agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo patto in contrario tra le parti.
A favore degli agenti e rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo l’esercizio dell’attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, si provvederà alla stipulazione di una polizza assicurativa, tramite l’ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero. La polizza sarà stipulata dall’ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il seguente trattamento, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dall’ENASARCO con la propria assicurazione:
in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di lire 65 milioni;
in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale di lire 80 milioni. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in caso di invalidità inferiore al’81 per cento, in relazione alla percentuale riconosciuta secondo la tabella Inail, purché superiore al minimo del 6 per cento;
in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio, che abbia comportato l’applicazione di gessatura: corresponsione di una diaria giornaliera di lire 25.000, dal primo giorno di degenza e fino ad un massimo di 60 giorni per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la diaria stessa.
Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte dell’ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l’utilizzo di una quota parte dell’interesse del 4 per cento di spettanza delle case mandanti, di cui all’articolo 14, 3° comma, del presente accordo.
NORMA TRANSITORIA
La norma di cui al terzo comma del presente articolo sarà stipulata dall’ENASARCO con effetto dal 1° gennaio 1990. Fino alla data del 31 dicembre 1989 continueranno a trovare applicazione le norme di cui all’articolo 12 dell’a.e.c. 19 dicembre 1979 e alle relative disposizioni regolamentari allegate al predetto accordo, fermo restando l’aumento delle misure delle prestazioni, con effetto dal 1° gennaio 1989
Art. 13
In relazione a quanto previsto dall’articolo 12 dell’accordo economico 30 giugno 1938 e alle norme dettate dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12 e dal regolamento di esecuzione (approvato con D.M. 20 febbraio 1974), il trattamento di previdenza in favore degli agenti e rappresentanti, i cui rapporti, a termine o non, siano regolati dal presente accordo, viene attuato mediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo del 5 per cento sulle provvigioni liquidate all’agente o rappresentante e da un pari contributo a carico dell’agente o rappresentante che verrà trattenuto dalle ditte all’atto della liquidazione delle provvigioni stesse.
I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell’anno nel limite di 20 milioni di lire ovvero nel limite di 34 milioni, se l’agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta.
Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli effetti, nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da società per azioni o da società a responsabilità limitata.
Nell’ipotesi predetta le aziende sono però tenute al versamento di un contributo del 2 per cento su tutte le provvigioni corrisposte, allo scopo di costituire un Fondo di assistenza in favore degli agenti e rappresentanti.
Fino alla data del 30 giugno 1956 gli obblighi delle aziende per la previdenza si intendono integralmente soddisfatti, unitamente a quelli per l’indennità per lo scioglimento del contratto, come previsto dall’articolo 10, dalle competenze spettanti agli agenti e rappresentanti, in dipendenza del trattamento ENASARCO, ai sensi dell’articolo 12 dell’accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.
Art.14
Le ditte hanno l’obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti all’Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) entro i tre mesi dall’inizio del rapporto di agenzia e di rappresentanza, indicando per ogni agente o rappresentante il numero di iscrizione al ruolo di cui alla legge n. 204 del 3 maggio 1985. Nel caso che l’agente o rappresentante inizi la sua attività, la comunicazione del numero di iscrizione sarà fatta dalla ditta non appena l’interessato abbia ottenuto l’iscrizione.
I contributi di cui all’articolo precedente saranno versati all’Ente di cui sopra con periodicità trimestrale, secondo la normativa vigente.
Anche l’indennità di cui all’articolo 10 verrà accantonata presso l’ENASARCO con le modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo 21, a condizione che l’Istituto si impegni a riconoscere annualmente alle aziende un interesse del 4 per cento sulle somme accantonate nonché a rivalutare i conti individuali degli agenti.
Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante invierà all’agente o rappresentante un riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza dell’ENASARCO e di quelle accantonate presso il FIRR, di competenza dell’anno precedente.
DICHIARAZIONE A VERBALE ALL’ARTICOLO 14
Le modifiche al meccanismo di gestione del FIRR stabilite in sede di definizione delle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 21 del presente accordo hanno effetto dal 1° gennaio 1990.
Ove per quella data, peraltro, l’ENASARCO non fosse in grado di rendere operativo il nuovo sistema di gestione dei fondi accantonati dalle aziende, le parti stipulanti si impegnano ad incontrarsi immediatamente per definire eventuali diverse soluzioni entro il termine ultimo del 31 marzo 1990.
Tali diverse soluzioni potranno prevedere o l’accantonamento diretto in azienda delle somme in parola, con meccanismi di rivalutazione da definirsi o la stipulazione di polizze assicurative per garantire la corresponsione agli agenti dell’indennità rivalutata o il versamento delle quote annuali presso appositi Fondi, anche di nuova istituzione, che assicurino la rivalutazione o ancora altri sistemi da concordarsi.
Le parti si danno atto che fino alla data dell’entrata in funzione del nuovo sistema di gestione del FIRR (e comunque non oltre il 31 dicembre 1989, salvo impedimento obiettivo) continueranno a trovare applicazione le disposizioni regolamentari allegate all’accordo economico collettivo del 19 dicembre 1979.
Art. 15
Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per l’agente o rappresentante.
Art. 16
Le controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente accordo dovranno essere sottoposte per il tentativo di conciliazione all’esame delle associazioni stipulanti.
Art. 17
In relazione alle previsioni della legge 11 agosto 1973, n. 533, le parti stipulanti, convenendo sull’utilità e sull’importanza degli strumenti conciliativi previsti dalla stessa legge, che si propongono il risultato di ridurre l’area della conflittualità, convengono di favorire il ricorso alla conciliazione sindacale con la costituzione di commissione paritetiche. Pertanto:
Nel caso di insorgenza di controversie, sia durante lo svolgimento sia all’atto della cessazione del rapporto di agenzia o di rappresentanza commerciale, ciascuna delle parti può adire per il tentativo di componimento della controversia una Commissione paritetica di conciliazione, che sarà costituita a livello territoriale. La Commissione di conciliazione sarà composta da 2 membri in rappresentanza della casa mandante e da 2 membri in rappresentanza dell’agente o rappresentante di commercio, designati di volta in volta rispettivamente dalle Associazioni sindacali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente accordo, alle quali le parti interessate aderiscano o abbiano conferito mandato.
La Commissione competente ad espletare la conciliazione è quella costituita nell’ambito territoriale in cui l’agente o rappresentante svolge la sua attività ovvero, su accordo delle parti stipulanti o dei loro aderenti, quella costituita nell’ambito territoriale in cui è la sede della ditta mandante.
La Commissione espleterà il tentativo di conciliazione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta delle parti. Ove il tentativo di conciliazione in sede locale non abbia esito positivo, potrà essere esperito un ulteriore tentativo a livello nazionale, presso una commissione paritetica, costituita di volta in volta dalle Associazioni stipulanti, e composta da tre membri in rappresentanza dell’agente o rappresentante e da tre membri in rappresentanza del preponente.
La richiesta di costituzione della commissione nazionale dovrà essere avanzata dalle parti entro 10 giorni dall’esaurimento della procedura in sede locale. La commissione nazionale espleterà il tentativo di conciliazione entro i 30 giorni successivi alla richiesta.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, resta inteso che l’accordo intervenuto non è impugnabile, giusta quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 411, 3° comma, c.p.c., e 2113, 4° comma, cod.civ., come risultano sostituiti dagli artt. 1 e 6 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
Qualora il tentativo di conciliazione non riesca, le parti restano libere di adire l’Autorità giudiziaria.
In ogni caso, trovano applicazione le norme di cui all’articolo 411, ultimo comma, e all’art. 412 del codice di procedura civile, così come risultano sostituiti dall’art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
Le spese per il funzionamento della Commissione sindacale paritetica di conciliazione saranno sostenute in proprio dalle parti tra le quali intercorre la conciliazione.
Art. 18
Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1989, ferme restando le diverse decorrenze specificamente previste per determinati istituti, e scadrà il 31 dicembre 1991, salvo quanto disposto dall’art. 19; ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di quattro mesi, si intenderà rinnovato di anno in anno.
In caso di regolare disdetta, esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo accordo.
Art. 19
Qualora, in qualunque momento della durata del presente accordo, venisse intrapresa un’azione legislativa tendente a modificare le clausole dell’accordo stesso, o che comunque comporti oneri nuovi per le ditte preponenti, le parti si impegnano – su invito di una di esse – a riunirsi immediatamente per concertarsi sui provvedimenti da adottare perché la sostanza e lo spirito del presente accordo, ed in particolare il complesso degli oneri da esso derivanti, non subiscano modificazioni. Ove non sia possibile raggiungere un accordo prima della data della eventuale entrata in vigore della nuova norma, da tale ultima data il presenta accordo si intenderà decaduto.
Art. 20
Fermo restando quanto disposto dall’articolo precedente, le disposizioni del presente accordo relative alla indennità di scioglimento del contratto ed alla previdenza sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Art. 21
Le parti si riservano di provvedere con separato accordo alla redazione di un apposito regolamento per l’accantonamento ed il versamento agli aventi diritto dell’indennità per la risoluzione del rapporto.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio danno atto all’altra parte contraente che l’accordo economico sottoscritto in pari data rappresenta una disciplina normativa e previdenziale del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, che contempera le attuali possibilità della economia nazionale con le esigenze della categoria rappresentata.
Esse assumono pertanto impegno, anche in relazione alla norma di cui all’art. 19 dell’accordo, in caso di presentazione di progetti di legge sulla materia di portare a conoscenza dei presentatori stessi questo loro apprezzamento sugli accordi raggiunti in campo sindacale, che esse considerano lo strumento più idoneo per la regolamentazione dei rapporti dei propri associati con le case mandanti.
Le parti stipulanti assumono altresì l’impegno di incontrarsi, su richiesta di una di esse, durante il periodo di vigenza del presente accordo, per esaminare lo stato del settore, le sue prospettive nonché le situazioni di mercato, anche per i riflessi che possano determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.
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