Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali è stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto.
L’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L’indennità va commisurata alla durata non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto. La determinazione dell’indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l’indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:
alla media dei corrispettivi riscossi dall’agentein pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d’affari complessivo nello stesso periodo;
alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
all’ampiezza della zona assegnata all’agente;
all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.
(Comma aggiunto dalla L. n. 422 del 29/12/2000, ed in vigore dal 1 giugno 2001.)
Studio Legale Potito' - Via Mascarella 59 , Bologna