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Legislazione Giurispudenza e Dottrina dell'Agenzia 
 
   
 
Articoli del Codice Civile sull'Agenzia 
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Articolo 1752
Articolo 1753

Indennnita’ in caso di cessazione del rapporto

All’atto della cessazione del rapporto, il preponente e’ tenuto a corrispondere all’agente un’indennita’ se ricorrono le seguenti condizioni:

l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;il pagamento di tale indennita’ sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

 L’indennita’ non e’ dovuta:

-         quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravita’, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;

-         quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali eta’, infermita’ o malattia, per le quali non puo’ piu’ essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attivita’;

-         quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtu’ del contratto di agenzia.

 L’importo dell’indennita’ non puo’ superare una cifra equivalente ad un’indennita’ annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

La concessione dell’indennita’ non priva comunque l’agente del diritto all’eventuale risarcimento dei danni.

L’agente decade dal diritto all’indennita’ prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell’agente.

L’indennita’ e’ dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell’agente.

(modifica apportata dal DLGS n. 65/1999)

Studio Legale Potito' - Via Mascarella 59 , Bologna