PROGETTO DI REVISIONE DEL FIRR NELL’AMBITO DEL RINNOVO DELL’AEC 24/6/1981
Le parti stipulanti hanno concordato un progetto di revisione del meccanismo contrattuale del FIRR improntato ai seguenti criteri:
1) Rivalutazione annua delle somme accantonate presso il FIRR mediante accredito sui singoli conti individuali degli utili netti risultanti dalla gestione di ciascun esercizio.
2) Ai fini di cui al punto 1), le case mandanti consentono l’utilizzazione dell’interesse del 4% - dedotto quanto previsto dal punto successivo – a loro spettante in forza dell’art. 1 – parte 1° - delle “Disposizioni regolamentari” 24/6/1981, importo che andrà pertanto ad incrementare i conti individuali.
3) La polizza contrattuale di cui all’art. 8 dell’AEC 24/6/1981 verrà affidata all’ENASARCO che utilizzerà ai fini del pagamento del premio relativo e dei relativi costi di gestione, quota parte del 4% di interesse di cui al precedente punto 2. Le prestazioni garantite dalla polizza in parola saranno quelle concordate dalle parti stipulanti l’AEC per la categoria.
4) Le disponibilità annualmente esistenti nel FIRR verranno impiegate secondo piani d’investimento deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell’ENASARCO, previo conforme parere di un Comitato paritetico formato da rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti l’AEC anzidetto.
5) Le parti si danno atto che le prestazioni integrative di previdenza continueranno ad essere assicurate con le disponibilità attualmente esistenti nell’apposito Fondo, nonché con le altre fonti di entrata previste dalla normativa vigente.
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