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Legislazione Giurispudenza e Dottrina dell'Agenzia 
 
   
 
Accordi Economici Collettivi / Industria 
Articoli 1-10
Articoli 1-10
Articoli 11-21

Art.1  
 

Il presente accordo regola i rapporti tra gli agenti e rappresentanti di commercio rappresentati dalle Associazioni contraenti e le ditte industriali rappresentate dalle Associazioni aderenti alla Confederazione Generale dell’Industria Italiana, dall’Associazione sindacale “Intersind”, dall’Asap, nonché gli Enti cooperativi rappresentati dalla Confederazione Cooperative Italiane.

Agli effetti di esso e in conformità agli articoli 1742 e 1752 del cod. civ., indipendentemente dalla qualifica o denominazione usata dalle parti:

  • è agente di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona;
  • è rappresentante di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.

L’agente o rappresentante esercita la sua attività in forma autonoma ed indipendente, nell’osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell’articolo 1746 del Codice Civile, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui all’articolo 1746 c.c. devono tener conto dell’autonomia operativa dell’agente o rappresentante, il quale, tenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui opera, non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione della sua attività.

Gli agenti o rappresentanti di commercio e le ditte preponenti sono tenuti all’osservanza della legge n. 204 del 3 maggio 1985. Le norme del presente accordo non sono applicabili agli agenti o rappresentanti non iscritti nei ruoli di cui alla legge n. 204 del 3 maggio 1985.

Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo l’esercizio delle attività suddette, salve le eccezioni e deroghe espressamente previste nell’accordo stesso, nonché a coloro che in qualità di agenti o rappresentanti hanno incarico di vendere esclusivamente a privati consumatori.

Le norme del presente accordo – salvo quelle di cui agli articoli 10 e 13 – non sono vincolanti nel caso di conferimento di mandato di agenzia o rappresentanza a coloro che svolgono anche il commercio in proprio nello stesso genere di prodotti.

DICHIARAZIONE A VERBALE ALL’ARTICOLO 1

Le parti si danno atto che i rapporti tra le case editrici e i loro agenti e rappresentanti di commercio incaricati di vendere esclusivamente a privati consumatori vengono regolati, a far data dal 1° gennaio 1989, dalle norme del presente accordo.

   
Art. 2  
 

Ferma restando la possibilità di diverse intese tra le parti, di norma la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio di più agenti o rappresentanti, né l’agente o rappresentante può assumere l’incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza tra di loro.

Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto di esclusiva per una sola ditta, all’assunzione, da parte dell’agente o rappresentante, dell’incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra di loro. Nel caso che l’agente o rappresentante non sia vincolato dal patto di esclusiva per una sola ditta, egli resta libero di assumere altri incarichi per ditte che non siano in concorrenza.

Le variazioni di zona, esclusi i casi di lieve entità, possono essere realizzate previa comunicazione scritta all’agente o rappresentante da darsi almeno 2 mesi prima (ovvero 4 mesi prima per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività esclusivamente per una sola ditta), salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza.Qualora queste variazioni siano di entità tale da modificare

sensibilmente il contenuto economico del rapporto, il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto. Qualora l’agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni, di non accettare le variazioni previste, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante.

CHIARIMENTO A VERBALE ALL’ARTICOLO 2

In relazione a quanto previsto dal 1° e 2° comma del presente articolo, le parti si danno atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza quando l’incarico conferito all’agente o rappresentante riguardi generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore d’uso siano diversi e infungibili tra di loro.

   
Art. 3  
 

All’atto del conferimento dell’incarico, all’agente o rappresentante debbono essere precisati per iscritto, in un unico documento, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la misura delle provvigioni e compensi, la durata, quando questa non sia a tempo indeterminato. Nel caso di affidamento del campionario, sarà altresì previsto che il valore dello stesso potrà essere addebitato all’agente o rappresentante in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento.

In ogni contratto individuale dovrà essere inserito l’esplicito riferimento alle norme dell’accordo economico collettivo in vigore e successive modificazioni.

   
Art. 4  
 

Le norme previste nel presente accordo si applicano anche al contratto a tempo determinato in quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione, comunque, delle norme relative al preavviso di cui all’articolo 9.

Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, la casa mandante comunicherà all’agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, l’eventuale disponibilità al rinnovo o proroga del mandato.

   
Art. 5  
 

L’agente o rappresentante deve assolvere gli obblighi inerenti all’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni impartite dalla ditta.

L’agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta, né di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto.

Il preponente è tenuto a fornire all’agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più producente il proprio mandato. Il preponente informerà altresì l’agente o rappresentante sul lancio di nuovi prodotti e sulle nuove politiche di vendita.

   
Art. 6  
 

L’agente o rappresentante ha diritto, sugli affari andati a buon fine, ad una provvigione, determinata di norma in misura percentuale.

I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall’importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento.

Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione.L’obbligo di stabilire la provvigione di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l’agente o rappresentante svolga la sola attività di recupero degli insoluti.

Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell’affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne regolarmente pagate.

In deroga al principio di cui al primo comma, in caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all’importo della provvigione relativa alla quota soluta, la ditta verserà all’agente o rappresentante la differenza.

La provvigione spetta all’agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente.

L’agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza suo intervento, sempreché rientranti nell’ambito del mandato affidatogli.

In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l’obbligo, per l’agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l’opera di sua competenza per la completa e regolare esecuzione degli affari in corso.

Nei contratti individuali potrà essere stabilito un termine per l’accettazione o il rifiuto, da parte del preponente, delle proposte d’ordine trasmesse dall’agente.

In assenza delle disposizioni di cui al precedente comma, nel contratto individuale le proposte d’ordine si intenderanno accettate, ai soli fini del diritto ala provvigione, se non rifiutate dal preponente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse.

NORMA TRANSITORIA ALL’ARTICOLO 6

Le disposizioni di cui al 3° comma del presente articolo si applicano ai rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dell’accordo economico collettivo 19 dicembre 1979.

I contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale già in corso alla predetta data si adegueranno alla normativa in parola entro il 1° luglio 1989.

Entro il medesimo termine dovrà essere data attuazione a quanto previsto nel penultimo comma dell’articolo 6.

   
Art. 7  
 

Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni trimestre.

Entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre considerato, le ditte invieranno all’agente o rappresentante il conto provvigioni, nonché il relativo importo, con l’adempimento delle formalità richieste dalle vigenti norme fiscali. In caso di contestazione, la ditta verserà le eventuali ulteriori somme non oltre 30 giorni dalla definizione della controversia.

Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute di oltre quindici giorni rispetto ai termini di cui al precedente comma, sarà tenuta a versare su tali somme, per tutti i giorni di ritardo, un interesse in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell’agente o rappresentante essa deve almeno, alla fine di ogni mese, fornire all’agente o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti.

Sulle provvigioni maturate, l’agente o rappresentante ha diritto ad anticipi, nel corso del trimestre, nella misura del 70 per cento del suo credito per tale titolo. E’ in facoltà dell’agente o rappresentante, all’atto del conferimento del mandato, di chiedere, in alternativa al criterio di cui sopra, la liquidazione di anticipi nella misura del 50 per cento delle provvigioni da maturare, che si riferiscono ad affari con pagamento non oltre 90 giorni, e nella misura del 35 per cento delle provvigioni da maturare, che si riferiscono ad affari con pagamento oltre 90 giorni ma non oltre 120. Resta fermo che l’agente o rappresentante non ha diritto ad anticipi, ove sia debitore della ditta per altro titolo.

L’agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività svolta ai sensi dell’articolo 1 del presente accordo, salvo patto in contrario. Il patto in contrario non potrà determinare il rimborso o concorso spese in forma percentuale.

   
Art. 8  
 


Quando sia pattuito per iscritto uno “star del credere” a carico dell’agente o rappresentante per insolvenza totale o parziale da parte del compratore, esso non potrà superare il triplo della provvigione né essere comunque superiore al 15 per cento della perdita subita dalla ditta.

Non sono soggette allo star del credere le spese, ivi comprese quelle legali, sostenute per il recupero del credito. Lo star del credere non verrà inoltre computato sulle somme che sarebbero spettate all’agente o rappresentante a titolo di provvigione qualora l’affare fosse andato a buon fine.

Ove la ditta recuperi in tutto o in parte le somme perdute, si farà luogo al rimborso dell’importo dello “star del credere” conteggiato sulla perdita anzidetta.

Tuttavia, ove l’ammontare dell’importo anzidetto a carico dell’agente o rappresentante, in un anno, superi la metà dell’ammontare delle provvigioni maturate nell’anno medesimo a suo favore, la eccedenza non sarà a carico dell’agente o rappresentante. In tal caso, se la ditta intende risolvere il rapporto, sarà esonerata dall’obbligo del preavviso.

Eventuali deroghe alle norme di cui al primo comma del presente articolo potranno essere convenute tra le Associazioni stipulanti, qualora la misura della provvigione superi il 12 per cento.

Per qualche caso particolare potrà essere convenuto, tra la ditta mandante e l’agente o rappresentante, uno “star del credere” al di sopra dei limiti anzidetti, a condizione che venga pattuito un supplemento della normale provvigione.

   
Art. 9  
 

In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato, la parte recedente dovrà darne comunicazione all’altra parte con un preavviso della seguente misura:

nel caso di agente o rappresentante impegnato in esclusiva per una sola ditta: 6 mesi, qualora la durata del rapporto non superi gli 8 anni; 8 mesi, qualora la durata del rapporto superi gli otto anni;

nel caso di agente o rappresentante non impegnato in esclusiva per una sola ditta: 4 mesi, qualora la durata del rapporto non superi gli otto anni; 6 mesi, qualora la durata del rapporto superi gli 8 anni.

Peraltro, in caso di dimissioni dell’agente o rappresentante, la durata del preavviso sarà di 5 o di 4 mesi, a seconda che l’agente sia impegnato o meno ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta.

Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all’altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell’anno solare predente (1° gennaio – 31 dicembre)quanti sono i mesi di preavviso dovuti o una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da una parte del preavviso. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell’anno solare precedente, saranno conteggiati i successivi mesi dell’anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento. Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore a dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.

La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso, può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza l’obbligo di corrispondere la indennità sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Durante la prestazione in servizio del preavviso, il rapporto decorre regolarmente, con tutti i diritti e gli obblighi connessi al mandato.

L’indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche se a titolo di rimborso o concorso spese.

I. In riferimento a quanto previsto dall’art. 1751 c.c., come modificato dall’art. 4 del D.L. 10.9.1991, n. 303, ed in particolar modo al principio dell’equità, in tutti i casi di cessazione del rapporto, verrà corrisposta all’agente o rappresentante un’indennità, la misura della quale sarà pari all’1% sull’ammontare globale delle provvigioni maturate e liquidate durante il corso del rapporto.

La suddetta aliquota base sarà integrata nelle seguenti misure:

A. Agenti e Rappresentanti con obbligo di esclusiva per una sola ditta:

  • 3% sulle provvigioni fino a £ 24 milioni annui;
  • 1% sulla quota di provvigioni tra £ 24.000.001 e £ 36 milioni annui.

B. Agenti e Rappresentanti senza obbligo di esclusiva per una sola ditta:

  • 3% sulle provvigioni fino a £ 12.000.000 annui;
  • 1% sulla quota di provvigioni tra £ 12.000.001 e £ 18 milioni annui.

Da tale indennità deve detrarsi quanto l’agente o rappresentante abbia diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente.

Sono computabili agli effetti dell’indennità di risoluzione del rapporto anche le somme corrisposte espressamente e specificamente a titolo di rimborso o concorso spese.

Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate all’ENASARCO, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari allegate all’a.e.c. 16 novembre 1988.

Le parti si danno reciprocamente atto che con quanto sopra hanno inteso soddisfare il criterio di equità, di cui al già citato art. 1751 c.c.

II. Sempre in attuazione dell’art. 1751 c.c., in aggiunta alla somma di cui al precedente punto I della presente normativa, verrà corrisposto un ulteriore importo così calcolato:

  • 3% su tutte le provvigioni maturate;
  • 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno compiuto (nel limite massimo annuo di £ 72.000.000 di provvigioni);
  • ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto (nel limite massimo annuo di £. 72.000.000 di provvigioni).

Per gli agenti o rappresentanti incaricati da case editrici di vendere esclusivamente a privati consumatori si conferma che l’ammontare annuo delle provvigioni eccedenti la misura del 12% viene preso in considerazione per il calcolo della somma aggiuntiva nel limite del 65%.

Il trattamento di cui al presente punto non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto, imputabile all’agente o rappresentante. Non si considerano fatto imputabile all’agente o rappresentante le dimissioni dovute a invalidità permanente e totale o successive al conseguimento della pensione di vecchiaia (ENASARCO), sempreché tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno.

Ai fini dell’indennità di cui al presente punto, si considera a tempo indeterminato il contratto a termine che venga rinnovato o prorogato.

Sono computabili agli effetti di detta indennità anche le somme corrisposte espressamente e specificamente a titolo di rimborso o di concorso spese.

III. Le parti si danno atto che il sistema come sopra concordato in materia di aliquote e scaglioni soddisfa il principio di cui al terzo comma dell’art. 1751 c.c.

IV. In caso di decesso dell’agente o rappresentante, l’indennità di cui ai precedenti punti I e II sarà corrisposta agli eredi.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti confermano che le presenti disposizioni collettive in materia di trattamento di fine rapporto di agenzia, applicative dell’art. 1751 c.c., costituiscono complessivamente una condizione di miglior favore rispetto alla disciplina di legge. Esse sono correlative e inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

CLAUSOLA DI DECADENZA

In caso di modifica dell’art. 1751 c.c., le parti richiamano e confermano quanto previsto nell’art. 19 dell’a.e.c. 16 novembre 1988.

Si riporta di seguito, per comodità di consultazione, il testo degli articoli sostituiti:

 
Art. 10  
 

All’agente o rappresentante, a norma dell’art. 1751 del c.c., spetta una indennità per lo scioglimento del contratto.

Tale indennità è determinata nella misura dell’1% sull’ammontare globale delle provvigioni maturate e liquidate durante il corso del rapporto.

A decorrere dal 1° gennaio 1989, l’aliquota base dell’1% sarà integrata nelle seguenti misure:

agenti o rappresentanti con obbligo di esclusiva per una sola ditta

  • sulle provvigioni fino a L. 24.000.000 annue: 3%
  • sulla quota di provvigione da L. 24.000.001 a L. 36 milioni annue: 1%

agenti e rappresentanti senza obbligo di esclusiva per una sola ditta

  • sulle provvigioni fino a L. 12.000.000 annue: 3%
  • sulla quota di provvigioni da L. 12.000.001 a L. 18 milioni annue: 1%

Da tale indennità deve detrarsi quanto l’agente o rappresentante abbia diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente.

Sono computabili agli effetti dell’indennità di risoluzione del rapporto anche le somme corrisposte espressamente e specificamente a titolo di rimborso o concorso spese.

In caso di morte dell’agente o rappresentante l’indennità predetta sarà corrisposta agli eredi a norma dell’art. 1751, 4° comma, del codice civile.

Fino alla data del 30 giugno 1956 gli obblighi delle aziende per l’indennità di cui al presente articolo si intendono integralmente soddisfatti dalle competenze spettanti agli agenti o rappresentanti in dipendenza del trattamento ENASARCO, ai sensi dell’articolo 12 dell’accordo 30 giugno 1939 e successivi aggiornamenti.

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